Registro bigenitorialità: Torino rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei figli di genitori separati. Questa iniziativa comunale, nata nel 2017 e finalmente approvata nel 2025, permette la doppia domiciliazione dei minori presso entrambi i genitori, garantendo una concreta applicazione dell’affidamento condiviso previsto dalla legge 54/2006.Grazie al registro bigenitorialità, i figli di genitori separati hanno finalmente un riconoscimento formale del loro diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.Il registro bigenitorialità rappresenta uno strumento fondamentale per garantire i diritti dei minori. L’istituzione di questo registro si inserisce in un contesto giuridico in evoluzione, come dimostrato dalla recente sentenza della Cassazione 1486/2025, che ribadisce il principio della bigenitorialità come interesse superiore del minore. Un cambiamento culturale e normativo che coinvolge le famiglie, i tribunali e le amministrazioni locali nella tutela del rapporto equilibrato e continuativo tra figli e genitori.Con il registro bigenitorialità, Torino si pone all’avanguardia nella tutela dei diritti dei minori e delle famiglie.
Il registro bigenitorialità a Torino: cosa devi sapere
Esce a Torino, finalmente, il registro bigenitorialità, detto anche doppia domiciliazione dei figli di genitori separati, sia presso il padre che presso la madre. L’evento viene salutato con viva soddisfazione da tutti quelli che hanno sostenuto una concreta ed effettiva applicazione della legge 54 sull’affidamento condiviso, finora sistematicamente svuotato in sede di giudizio.
In effetti il lettore attento si renderà conto con facilità anzitutto che al Consiglio viene negata l’elaborazione del relativo Regolamento, rimessa alla Giunta, e che comunque l’evento sopraggiunge con geologico ritardo. Il registro, infatti, iniziò il suo percorso a Torino nel 2017, come è ben noto all’associazione Crescere Insieme alla quale si deve la redazione della mozione che fu allora proposta da consiglieri del Partito Democratico, oggi al governo del comune. A quel tempo, ben otto anni fa, l’amministrazione era nelle mani del Movimento Cinque Stelle. Non può non stupire, quindi, che parallelamente i medesimi diritti, affermati nel ddl 832 in discussione presso la commissione giustizia del Senato, siano invece accanitamente avversati dai medesimi gruppi. C’è una logica in tutto questo? Certamente no. Sono i giochi della politica.
Resta il fatto, guardando all’aspetto tecnico, che si osserva un lento ma costante avvicinamento ai reali contenuti della riforma del 2006. Si guardi, ad esempio quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 1486/2025):
“Nell’adottare la decisione in questa sede impugnata, la Corte d’appello ha operato un giudizio in astratto, incentrato sulla sola età della minore, che comunque aveva già compiuto tre anni, senza prestare attenzione alle modalità di relazione in atto della bambina con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia e delle valutare in concreto le condizioni di vita familiare la migliore soluzione da adottare, alla luce del criterio posto dall’art. 337-ter c.c. in relazione alle capacità e attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell’educazione della minore”. Dove salta agli occhi che non solo si contesta che ci si debba fondare semplicemente sull’età del bambino coinvolto, anziché guardare all’insieme delle caratteristiche dei genitori e ambientali, ma il giro di parole utilizzato evidenzia che il compimento del terzo anno e già indicativo del superamento di un’età tale da doversene tenere conto.
Non solo. La medesima ordinanza procede affermando che:
«Nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.». Dove si fa notare il passaggio qui evidenziato in neretto – che per la prima volta attesta qualcosa che spesso viene contestato in dottrina, e soprattutto in giurisprudenza – ovvero che l’interesse superiore del figlio minorenne si realizza anzitutto attraverso il riconoscimento del suo diritto pieno ed effettivo alla bigenitorialità. Si tratta di un’affermazione che a molti apparirà scontata, ma che in realtà per la prima volta viene espressa a chiare lettere all’interno di un provvedimento giurisprudenziale. E di giurisprudenza di legittimità.
In questo senso, la decisione del consiglio comunale di Tosul registro bigenitorialitàrino rappresenta un piccolo contributo, una tessera del mosaico che si va lentamente componendo. Non c’è che augurarsi che venga effettuato un passo decisivo, con l’approvazione del disegno di legge 832 sopra accennato, che potrebbe dare la spinta decisiva verso una concreta e completa applicazione dei principi scelti dal legislatore del 2006.