Affidamento condiviso e violenza domestica: il convegno al Senato del 4 dicembre 2025 riapre il dibattito sul DDL 832 e sulla Convenzione di Istanbul. L’evento, promosso dalla vice presidente Mariolina Castellone, solleva interrogativi sulla mancata applicazione della Convenzione di Istanbul e sul rifiuto genitoriale, criticando il disegno di legge Balboni (noto come DDL Salomone o Pillon 2) che modifica la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Secondo gli organizzatori, il DDL 832 rappresenterebbe un rischio per le vittime di violenza domestica, privilegiando gli aggressori e ignorando la tutela dei minori. Parteciperanno figure istituzionali e professionisti del settore, mentre l’analisi tecnica pubblicata su Altalex evidenzia come molte delle critiche mosse al DDL siano basate su fraintendimenti o distorsioni del testo normativo.
L’analisi giuridica del professor Marino Maglietta su Altalex
L’analisi pubblicata su Altalex dal professor Marino Maglietta, docente universitario, smonta sistematicamente le critiche mosse al DDL 832 sull’affidamento condiviso. Lo studio distingue due categorie di obiezioni: quelle che contestano aspetti già presenti nella legge 54/2006 in vigore e quelle che attribuiscono al disegno di legge contenuti inesistenti.
Le critiche infondate agli aspetti già in vigore
Secondo Maglietta, molte delle contestazioni riguardano norme già contenute nella legge 54/2006. Ad esempio, la doppia domiciliazione dei figli presso entrambi i genitori è una conseguenza logica dell’affidamento condiviso già esistente, non un’innovazione del DDL 832. Il termine “rapporto equilibrato” presente nell’articolo 337-ter del codice civile implica già una pariteicità, essendo “equi-librato” riferito a una bilancia con i piatti alla stessa altezza. Anche la forma diretta del mantenimento, contestata da alcuni come novità che affamerebbe le madri, è già prevista dall’articolo 337-ter comma IV come modalità prioritaria, con l’assegno considerato residuale dalla stessa Suprema Corte (sentenze 23411/2009 e 26697/2023). Il DDL 832 si limita a esplicitare che il contributo deve essere proporzionale alle risorse economiche di ciascun genitore, come già previsto dalla normativa vigente.
I contenuti inesistenti attribuiti al DDL 832
Maglietta evidenzia come la seconda categoria di critiche attribuisca al DDL 832 contenuti che non esistono nel testo. L’accusa più grave riguarda la presunta tolleranza verso la violenza: in realtà, il testo non menziona esplicitamente la violenza domestica perché l’articolo 337-quater del codice civile già prevede l’esclusione dall’affidamento per qualsiasi comportamento pregiudizievole verso i figli, inclusa ogni forma di violenza. Inoltre, il DDL non sopprime l’interesse del minore, ma lo rafforza collegandolo esplicitamente alla bigenitorialità, come già previsto dalla legge 54/2006. Falsa anche l’accusa di essere una riproposizione del controverso DDL Pillon del 2018: cronologicamente il DDL 832 discende dalle proposte precedenti (pdl 2231 del 2007, ddl 957 del 2009, pdl 1403 e 1495 del 2013), tutte con contenuti analoghi ma mai contestate con la medesima veemenza.
Le vere innovazioni del DDL 832
L’analisi di Maglietta sottolinea anche le reali innovazioni positive del DDL 832, spesso ignorate dal dibattito pubblico. Il disegno di legge introduce misure a favore delle madri, prevedendo l’obbligo paterno di provvedere ai bisogni della futura madre in gravidanza e nel post-parto. Rafforza il principio della pari dignità dei genitori per ridurre la conflittualità, causa principale di sofferenza per i figli. Introduce la pre-mediazione familiare obbligatoria solo come fase informativa, con accesso anche individuale per chi non si sente sicuro. Garantisce maggiori diritti ai figli, incluso il diritto all’ascolto anche nei procedimenti consensuali. La finalità ultima è ridurre il conflitto tra i genitori, condizione essenziale per il benessere dei minori, attraverso regole paritarie che disincentivino il contenzioso giudiziario.
Ospitate – e probabilmente condivise – le bizzarre tesi di un nota squadra impegnata a propagandare versioni di norme sull’affidamento dei figli – proposte o già in vigore – che nulla hanno a che vedere né con la oggettiva sequenza cronologica dei fatti, né con il diritto, né, perfino, con la narrazione biblica. Chi volesse verificarne la totale infondatezza può leggere l’analisi pubblicata su Altalex,
Su iniziativa della vice presidente del Senato, Mariolina Castellone, giovedì 4 dicembre alle ore 18 si terrá nella suggestiva sala dedicata ai Caduti di Nassiriya presso Palazzo Madama a Roma il convegno dal titolo: “La mancata applicazione della Convenzione di Istanbul e la deriva PAS-ista. Ddl Salomone, Vademecum e Rifiuto “Genitoriale”: ecco cancellata la Violenza Domestica”. “Le donne che denunciano la violenza domestica si trovano spesso a dover affrontare lunghi calvari giudiziari con un tacito ricatto: mantenere i contatti con l’ex partner violento o allontanamento coatto dei figli. Le testimonianze che riceviamo, tutte documentate, dimostrano che la l.54/2006 sull’affido condiviso sembra venga “utilizzata” per tutelare gli interessi degli aggressori. Non può e non deve passare il disegno di legge n. 832, “disposizioni in materia di affidamento condiviso” -soprannominato DDL Salomone o DDL Pillon2- a prima firma di Alberto Balboni (FdI) perché introduce disposizioni tutt’altro che rassicuranti per le vittime di violenza domestica. Perchè nei tribunali invocano sempre la sindrome di alienazione parentale/ rifiuto genitoriale e mai la Convenzione di Istanbul? Cosí Imma Cusmai, organizzatrice dell’evento e presidente del Movimento Femminicidio in Vita. Continua Orietta Vanin, senatrice nella XIVIII Legislatura: “La formazione degli operatori dei servizi sociali in merito alla Convenzione di Istanbul, al codice rosso, alle indicazioni del GREVIO, il gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa, sono chiare! La responsabilità degli enti locali è sostanziale ed è fondamentale che le Amministrazioni locali assumano un preciso impegno in questo senso. I servizi sociali dei comuni sono in primis responsabili del primo atto con le loro relazioni, inviate poi ai Giudici e CTU dí provvedimenti sempre più spesso devastanti per i bambini e le bambine, che con il prelievo coatto, vengono collocati in strutture o addirittura dal genitore maltrattante”.
Prenderanno parte all’iniziativa: la deputata Stefania Ascari, membro della Commissione Giustizia e Antimafia, prima firmataria del Codice Rosso, l’avvocata cassazionista Angela Dimiccoli, la psicologa Pieranna Pischedda, la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Tranchida, la psicologa Anna Angelini, la psicologa Chiara Ilardi e l’assistente sociale Elena Lodi. Ospiti e giornalisti devono accreditarsi scrivendo a: mariadomenica.castellone@senato.it In caso di esaurimento posti in presenza, la conferenza potrà essere seguita in streaming sui canali ufficiali.

Il dibattito sull’affidamento condiviso tra diritto e ideologia
L’iniziativa organizzata al Senato solleva interrogativi fondamentali sul rapporto tra la tutela delle vittime di violenza domestica e l’applicazione della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Tuttavia, alcune delle premesse su cui si fonda l’evento meritano un’attenta riflessione critica, soprattutto per quanto riguarda la corretta interpretazione del quadro normativo vigente.
La legge 54/2006 stabilisce che l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale nell’interesse superiore del minore, garantendo il diritto alla bigenitorialità. Questo principio non è in contrasto con la tutela delle vittime di violenza, anzi: la stessa legge prevede espressamente che in presenza di violenza domestica il giudice deve adottare provvedimenti appropriati a tutela del minore e del genitore vittima.
Convenzione di Istanbul e tutela dei minori
La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne rappresenta uno strumento fondamentale di protezione. Tuttavia, è importante ricordare che la Convenzione stessa, all’articolo 31, richiede che le autorità competenti tengano conto degli “episodi di violenza” quando determinano i diritti di custodia e di visita dei figli.
Questo non significa automaticamente escludere l’affidamento condiviso in ogni caso, ma richiede una valutazione attenta e ponderata delle circostanze specifiche. Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori resta un principio costituzionale fondamentale, che può essere limitato solo in presenza di comprovati e gravi motivi.
Rifiuto genitoriale: un fenomeno complesso
Il tema del rifiuto genitoriale è particolarmente delicato e richiede un approccio scientifico rigoroso, lontano da semplificazioni ideologiche. La ricerca internazionale ha ampiamente documentato come i bambini possano essere danneggiati quando vengono coinvolti nei conflitti tra i genitori o quando viene ostacolata la relazione con uno di essi, anche se non vi è stata violenza fisica.
È fondamentale distinguere tra i casi di effettiva violenza domestica, che richiedono protezione immediata, e le situazioni di conflitto genitoriale dove il rifiuto del minore verso un genitore può essere indotto da dinamiche relazionali disfunzionali. Gli strumenti diagnostici e valutativi devono essere applicati con competenza e rigore scientifico, evitando sia di minimizzare la violenza reale sia di patologizzare ogni conflitto familiare.
Il DDL 832: una lettura oltre la propaganda
Riguardo al DDL 832, è importante basare il giudizio sul testo effettivo della proposta di legge, piuttosto che su ricostruzioni distorte. Il disegno di legge non introduce alcun automatismo né elimina le tutele per le vittime di violenza. Al contrario, cerca di garantire maggiore certezza nell’applicazione dell’affidamento condiviso, specificando che i tempi paritari non sono un’eccezione ma la modalità ordinaria di attuazione della bigenitorialità.
Le modifiche proposte non impediscono affatto al giudice di derogare all’affidamento paritario quando sussistano gravi e comprovate ragioni, inclusa naturalmente la violenza domestica. Presentare questo disegno di legge come uno strumento che favorirebbe gli “aggressori” significa fraintendere – o volutamente distorcere – il suo contenuto.
Verso un dibattito più equilibrato
Il tema della violenzadomestica è troppo serio per essere affrontato attraverso narrazioni semplificate o strumentali. Le donne che subiscono violenza hanno diritto a tutte le tutele previste dall’ordinamento, così come i bambini hanno diritto a crescere al sicuro e a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori quando ciò è possibile senza rischi.
Un dibattito pubblico maturo su questi temi dovrebbe fondarsi sull’analisi rigorosa dei dati, sull’ascolto delle diverse esperienze e competenze professionali, sulla corretta interpretazione delle norme vigenti. Presentare l’affidamento condiviso come un problema anziché come un diritto dei minori, dipingere ogni riforma come un attacco alle donne vittime di violenza, utilizzare espressioni come “deriva PAS-ista” per screditare professionisti che applicano metodologie scientificamente validate: tutto ciò non aiuta né le vittime di violenza né i bambini coinvolti nelle separazioni.
Sarebbe auspicabile che anche eventi come quello organizzato al Senato includessero voci diverse, rappresentanti dell’altra parte del dibattito, esperti che possano illustrare come l’affidamento condiviso – quando correttamente applicato – rappresenti la migliore garanzia per il benessere dei minori e per la parità genitoriale, senza per questo negare o minimizzare il gravissimo problema della violenza domestica che va combattuto con determinazione ma con gli strumenti appropriati e nel rispetto della verità dei fatti e del diritto.