I figli minorenni: centralità dichiarata e diritti violati Sintesi della Relazione presentata alla Camera, Sala della Lupa, da Marino Maglietta il 27 marzo 2026

La questione dei figli minorenni nella separazione rappresenta uno dei nodi irrisolti del diritto di famiglia italiano. Questo articolo raccoglie la sintesi della relazione presentata da Marino Maglietta alla Camera dei Deputati, Sala della Lupa, il 27 marzo 2026, in occasione di un incontro dedicato alla tutela dei minori nelle famiglie separate.

Sintesi della Relazione presentata alla Camera, Sala della Lupa, da Marino Maglietta il 27 marzo 2026

Il libro: La sottrazione di minore

Vi mostro un libro: La sottrazione di minore, che spiega come i figli di separati siano non solo oggetto di furto, ma anche e ben più largamente, i soggetti derubati. Con grandissima ipocrisia, infatti, si proclama continuamente a gran voce di voler mettere al primo posto gli interessi e i diritti dei figli minorenni, mentre la riforma approvata nel 2006, nata per mettere davvero al centro il child best interest in omaggio all’articolo 30 della Costituzione — che prevede pari diritti e doveri dei genitori nel prendersi cura dei figli, istruirli ed educarli — viene sistematicamente vilata. Questa riforma andava a sostituire al modello del genitore prevalente un modello di pari impegno e sacrificio dei genitori a vantaggio dei figli.

Ma tutto ciò non si è verificato. Farò solo qualche esempio limitandomi alle situazioni più eclatanti.

Esempio 1 — Il trasferimento del genitore collocatario

La priorità dei figli non è osservata nel momento in cui, ad esempio, un genitore decide di trasferirsi, di cambiare città e luogo di vita anche andando a centinaia di km di distanza. Se questo genitore è stato indicato come collocatario, di rispettare l’interesse del bambino a rimanere nel luogo dove è nato e cresciuto, dove va a scuola, ha gli amici, e soprattutto l’altro genitore, non se ne parla proprio. Praticamente, se quel genitore era stato indicato come il collocatario, può considerare il figlio come una delle sue valigie e andarsene via senza l’accordo con l’altro e senza nemmeno avere chiesto l’autorizzazione del giudice.

Si può rammentare anche una recentissima Cassazione n. 4110 del 2026 che lo ha sottolineato. Il gesto, benché illegittimo e contrario all’interesse del figlio, non viene considerato illegittimo al punto tale da influire significativamente sulla valutazione delle capacità genitoriali. Anzi, molto spesso il trascorrere del tempo nel luogo di arrivo permette la legittimazione di quella che sostanzialmente è stata una sottrazione di minore.

Esempio 2 — L’assegnazione della casa familiare e il nuovo partner

Qualcosa di simile avviene con l’assegnazione della casa familiare. Il principio sarebbe la conservazione dell’habitat, visto che il genitore non collocatario nel momento in cui ne esce non può portare con sé neppure il più trascurabile dei soprammobili, altrimenti il figlio si turba. Tuttavia nel momento in cui quel genitore decide di introdurre un nuovo partner nella casa familiare, può farlo senza alcun problema, e ciò a dispetto della legge (articolo 337 sexies c.c.).

Potrei aggiungere che molto ipocritamente si è arrivati ad affermare (Corte Costituzionale n. 308 del 2008) che la situazione verrà rivalutata andando a verificare se l’introduzione di un nuovo partner disturba oppure no il figlio minorenne. Il che si risolve (vedi Cassazione n. 9995 del 2008) nell’interrogare il figlio domandandogli se è disturbato dall’ingresso di un nuovo partner. Potete immaginare quanto sia facile per un bambino prendere le distanze dalle scelte del genitore che, oltre tutto, normalmente è lo stesso collocatario. Quindi in quel caso sì procede al cosiddetto ascolto del minore.

Esempio 3 — L’ascolto del minore: un diritto sistematicamente eluso

Tuttavia, terzo esempio, gli adulti sono anche disturbati da questo compito per cui hanno fatto tutto il possibile per evitare di sentirlo. Si vedano le modifiche introdotte dal decreto legislativo 154 del 2013: ovvero il minore viene ascoltato salvo che il giudice lo ritenga manifestamente superfluo. Cosa che si verifica se i genitori sono d’accordo.

Dimenticando che la stessa legge all’articolo 337 ter comma 2 c.c. prevede che il giudice non omologa gli accordi tra i genitori se valuta che siano lesivi dell’interesse del minore. Quindi a maggior ragione ci si potrebbe e dovrebbe ripensare se sono lesivi di suoi diritti. E al minore dovrebbe essere concessa la possibilità di farlo notare al giudice, visto che il giudice non ha la minima idea di quello che il minore potrebbe dirgli.

Il DDL 832: una riforma necessaria, ancora insabbiata

Tutto questo ci porta a considerare quanto sarebbe di vantaggio per l’interesse dei figli, se davvero si ha voglia di rispettarli, mandare avanti il DDL 832, attualmente insabbiato in commissione giustizia del Senato, secondo il quale prioritariamente si rispetta ciò che sta alla base dei problemi che qui stiamo considerando: ovvero che tutte le disfunzioni sopra denunciate sono conseguenza di una lettura discriminatoria dell’affidamento, ovvero sono conseguenza dell’avere inventato e nel promuovere — attraverso un diritto “creativo” del tutto fuori luogo perché la norma esiste e dovrebbe essere applicata — una soluzione sbilanciata di estremo danno per i figli. Ivi compreso il rifiuto genitoriale, pure oggetto di questo incontro.

Il mantenimento diretto: una norma ignorata a danno dei figli

Così come è di estremo danno applicare sistematicamente il meccanismo dell’assegno per il mantenimento dei figli anziché la forma diretta, che discende obbligatoriamente dal dovere di cura dei figli, che incombe su ciascuno dei genitori. Anche in questo caso i figli vengono fortemente penalizzati: la forma diretta garantisce la partecipazione alla quotidianità e incrementa la propensione a spendere per essi, quindi giova sia sotto il profilo relazionale che sotto quello economico, violando una norma del codice civile. E lo si fa avvantaggiando gli adulti ovvero i padri disinteressati alla cura dei figli e quelle madri che preferiscono avere in mano il denaro, voltando pagina rispetto alla vita precedente. Nonché — non si può fare a meno di notarlo — favorendo la magistratura, per la quale è più semplice e comodo nell’immediato fissare una cifra abbastanza a caso piuttosto che studiare il contesto familiare e distribuire i compiti di cura associati a oneri economici.

Conclusioni: un appello alle forze politiche

In questo ambito è evidente che il potere giudiziario invade l’ambito di quello legislativo attraverso il “diritto creativo”, in violazione anche dell’art. 101 della Costituzione. Si cita sempre Montesquieu e la separazione dei poteri, ma in questo caso lo si dimentica. Perché, allora, avversare il DDL 832 che preservava dai gravi danni sopra elencati?

Non posso fare a meno, data la sede in cui mi trovo a parlare, di rivolgere un appello alle forze politiche affinché trasversalmente si ricordino del dovere istituzionale di tutelare soprattutto le fasce deboli, dove al primo posto si collocano certamente i figli, ma anche il diritto delle madri a pari opportunità che permetta loro di ben conciliare casa e lavoro. Invocando la partecipazione dei padri alla cura dei figli come loro dovere costituzionale oltre che come diritto-dovere per quella frazione, purtroppo ancora minoritaria, che vorrebbe essere presente, ma viene esclusa dalla cura dei figli ed emarginata in larghissima misura. Potrei dire che ce lo chiede l’Europa attraverso le numerose convenzioni da noi sottoscritte, ma in un momento politico come questo mi sembra più opportuno invocare lo stesso articolo 30 della nostra Costituzione.


Riferimenti normativi citati:

  • Art. 30 Costituzione italiana — Pari diritti e doveri dei genitori
  • Art. 101 Costituzione italiana — Separazione dei poteri
  • Art. 337 ter comma 2 c.c. — Omologa degli accordi tra genitori
  • Art. 337 sexies c.c. — Assegnazione della casa familiare
  • D.Lgs. 154/2013 — Modifiche in materia di filiazione
  • Corte Costituzionale n. 308/2008 — Nuovo partner nella casa familiare
  • Cassazione n. 9995/2008 — Ascolto del minore sul nuovo partner
  • Cassazione n. 4110/2026 — Trasferimento del genitore collocatario
  • DDL 832 — Riforma dell’affidamento, attualmente in commissione giustizia del Senato