La Suprema Corte mette in crisi i concetti fondamentali dell’affidamento condiviso

Chi si imbatte nell’ordinanza di cassazione 32211 del 2025 non può fare a meno di rimanere perplesso. Vacillano i cardini dell’affidamento condiviso: bigenitorialità, compiti di cura, forma diretta del mantenimento sono concetti disinvoltamente accantonati o arbitrariamente interpretati. Leggiamo. 

Giova ricordare che il diritto alla bigenitorialità – inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse del minore (Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n.32013 del 17/11/2023; Cass. n. 4796 del 14/02/2022; Cass. n. 9764 dell’08/04/2019) – ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore e senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (v. Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652; Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 9691/2022; Cass. n. 4056/2023 per la quale, in particolare, “la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all’esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore”. 

Il dissenso non potrebbe essere più profondo, visto che si toccano i concetti fondamentali dell’affidamento condiviso. Preoccupa, anzitutto, quel riferimento alla “stabile consuetudine di vita” quale necessaria componente della bigenitorialità. Preoccupa perché sembra suggerire che al figlio deve essere assicurata non tanto la presenza di entrambi i genitori nella sua quotidianità, quanto la sua costante permanenza presso uno solo di essi, a scapito della presenza dell’altro. In altre parole, la stabilità (come del resto conferma ampia giurisprudenza) viene intesa nel senso materiale, fisico, a prescindere sia dagli affetti che dalla funzione educante dei genitori, su cui non si spende una parola. Oltre tutto dimenticando l’art. 30 della Costituzione. Al di là di questa evidente aporia, salta agli occhi che si mettono assieme, in un rapporto di interdipendenza, due variabili autonome, non interferenti, compiendo un macroscopico errore logico. Un figlio minorenne può godere di stabilità – sotto ogni profilo – anche in assenza di entrambi i genitori, anche vivendo presso i nonni, in collegio o in casa famiglia. Il diritto alla bigenitorialità assicuratogli dal codice civile con la riforma del 2006 ha contenuti del tutto diversi, come ben noto: “Il  figlio  minore  ha  il  diritto  di  mantenere  un   rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno  dei  genitori,  di  ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale  da  entrambi“. Non a caso tale diritto chiama in causa i genitori, non la stabilità! Quest’ultimo concetto è quindi da considerare come una augurabile circostanza, tutt’altro che definitoria del diritto. Come invece sembra intendere la Suprema Corte. 

   Certo, se si volesse sostenere che quel pieno e denso rapporto con entrambi i genitori deve essere anche costante, nulla quaestio. Ma così non sembra essere. Basta rammentare le innumerevoli occasioni in cui è stato negato in giurisprudenza che la frequentazione fosse equilibrata per evitare “il ping pong tra due case” (salvo dettare all’atto pratico disposizioni ben più “oscillanti”; ma questo è altro tema). Del resto non è neppure necessario invocare la giurisprudenza. I prestampati messi a disposizione dell’utenza nelle cancellerie civili – veri e propri manuali di istruzione – attestano incontestabilmente che il modello a genitore prevalente è ancora dominante: l’esatto contrario del principio di bigenitorialità. Una scelta che obbedisce a criteri prettamente adultocentrici: la discriminazione aumenta il contenzioso e i provvedimenti fotocopia sono più semplici e rapidi da redigere.

  In definitiva, si commette il più ripugnante degli abusi, ovvero viene sabotato il diritto indisponibile di un soggetto particolarmente debole in nome del suo “benessere”, paternalisticamente definito   secondo il tornaconto dei “benefattori”