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	<title>Articoli ed eventi &#8211; Crescere-Insieme</title>
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	<title>Articoli ed eventi &#8211; Crescere-Insieme</title>
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	<item>
		<title>Bigenitorialità: il 17 ottobre a Recanati un convegno sullo stato dell’arte e le proposte normative</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
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		<category><![CDATA[Marino Maglietta]]></category>
		<category><![CDATA[Padri in Movimento]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 17 ottobre 2026 il Castello di Montefiore, a Recanati, ospiterà il convegno “Bigenitorialità: stato dell’arte e proposte normative”, co-organizzato dall’Associazione Padri in Movimento (PiM) e dal Progetto di Terza Missione Sapienza PaSeP. La giornata inizierà alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti e riunirà rappresentanti delle istituzioni, avvocati, psicoterapeuti e rappresentanti del mondo... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/10/13/bigenitorialita-il-17-ottobre-a-recanati-un-convegno-sullo-stato-dellarte-e-le-proposte-normative/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il 17 ottobre 2026 il Castello di Montefiore, a Recanati, ospiterà il convegno “Bigenitorialità: stato dell’arte e proposte normative”, co-organizzato dall’Associazione Padri in Movimento (PiM) e dal Progetto di Terza Missione Sapienza PaSeP. La giornata inizierà alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti e riunirà rappresentanti delle istituzioni, avvocati, psicoterapeuti e rappresentanti del mondo associativo.<a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/49337970/7b4cc21f-6b26-4c13-b090-18ca482c00c7/IMG-20260929-WA0005.jpg" target="_blank" rel="noopener">I</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i relatori sarà presente il professor Marino Maglietta, presidente e fondatore dell’Associazione Crescere Insieme, che interverrà nella seconda sessione della mattinata. Il programma propone un confronto sulla <strong>bigenitorialità</strong>, affiancando al tema delle proposte normative contributi provenienti da ambiti professionali e istituzionali diversi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’apertura e i saluti istituzionali</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo la registrazione delle ore 9.00, alle ore 9.30 sono previsti i saluti istituzionali di Emanuela Pergolesi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Recanati, e di Moira Scalzini, di Castello Montefiore APS. Seguiranno tre sessioni di interventi, in programma dalle ore 10.00 alle ore 12.45, con una pausa intermedia.<a rel="noopener" target="_blank" href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/images/49337970/7b4cc21f-6b26-4c13-b090-18ca482c00c7/IMG-20260929-WA0005.jpg">IMG-20260929-WA0005.jpg</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il programma delle tre sessioni</h2>



<h2 class="wp-block-heading">Prima sessione: ore 10.00–10.45</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La prima sessione sarà moderata dal professor Moreno Miccini, referente regionale di Padri in Movimento. Il programma prevede gli interventi di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dott. Emilio Vincioni, indicato nella locandina come “padre italiano di figlia europea”;</li>



<li>Avv. Paolo Calcinaro, indicato come assessore regionale alla Sanità, con partecipazione da confermare;</li>



<li>Avv. Massimo Cintioli, avvocato PiM Marche.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Al termine della sessione è previsto un coffee break, dalle ore 10.45 alle ore 11.15.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Seconda sessione: ore 11.15–12.00</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La seconda sessione sarà moderata dal dottor Andrea Salustri, responsabile PaSeP. Interverranno:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Prof. Marino Maglietta, presidente e fondatore dell’Associazione Crescere Insieme;</li>



<li>Dott.ssa Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, autrice e divulgatrice;</li>



<li>Dott. Maurizio Montanari, psicoterapeuta, autore e divulgatore.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questa parte del programma vedrà dunque la partecipazione di Crescere Insieme insieme a due professionisti dell’ambito psicoterapeutico.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Terza sessione: ore 12.00–12.45</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il professor Moreno Miccini tornerà a moderare la terza sessione, che vedrà gli interventi di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dott. Carlo Ciccioli, medico, psichiatra e neurologo, eurodeputato;</li>



<li>Dott. Jakub Stanislaw Golebiewski, presidente di Padri in Movimento</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Il proseguimento della giornata</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo le sessioni della mattinata, il programma indica il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e un’attività culturale pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il comitato organizzativo è composto da Michela Chi adroni, Moreno Miccini, Luigi Petruzzellis e Andrea Salustri.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dove si svolge il convegno e come ricevere aggiornamenti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’appuntamento è fissato per il 17 ottobre 2026, con registrazione dalle ore 9.00, al Castello di Montefiore di Recanati. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Aula Magna del Comune di Recanati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook “Padri in Movimento Marche”, scrivere all’indirizzo marche@padriinmovimento.it oppure consultare il sito del Comune di Recanati, www.comune.recanati.mc.it.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20260929-WA0005-724x1024.jpg" alt="IMG 20260929 WA0005" class="wp-image-983" title="Bigenitorialità: il 17 ottobre a Recanati un convegno sullo stato dell’arte e le proposte normative 1" srcset="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20260929-WA0005-724x1024.jpg 724w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20260929-WA0005-212x300.jpg 212w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20260929-WA0005-768x1086.jpg 768w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20260929-WA0005-1086x1536.jpg 1086w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20260929-WA0005.jpg 1414w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
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		<item>
		<title>Il principio di bigenitorialità: criticita e proposte miglioramento . Roma 22 settembre 2026</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/09/21/il-principio-di-bigenitorialita-criticita-e-proposte-miglioramento-roma-22-settembre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
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					<description><![CDATA[Il principio di bigenitorialità rappresenta un aspetto cruciale nelle dinamiche familiari contemporanee, tuttavia presenta diverse criticità che necessitano di un&#8217;attenta analisi. È essenziale promuovere il benessere dei minori attraverso una co-genitorialità efficace, evitando conflitti tra i genitori. Proposte di miglioramento includono la formazione specifica per i professionisti del settore e l&#8217;implementazione di linee guida chiare... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/09/21/il-principio-di-bigenitorialita-criticita-e-proposte-miglioramento-roma-22-settembre-2026/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il principio di bigenitorialità rappresenta un aspetto cruciale nelle dinamiche familiari contemporanee, tuttavia presenta diverse criticità che necessitano di un&#8217;attenta analisi. È essenziale promuovere il benessere dei minori attraverso una co-genitorialità efficace, evitando conflitti tra i genitori. Proposte di miglioramento includono la formazione specifica per i professionisti del settore e l&#8217;implementazione di linee guida chiare per facilitare la comunicazione tra le parti. La conferenza di Roma del 22 settembre 2026 si propone di affrontare tali tematiche, offrendo uno spazio di confronto e riflessione. Durante l&#8217;evento, esperti e professionisti discuteranno strategie innovative per supportare le famiglie in situazioni di separazione. Saranno presentati casi studio che evidenziano buone pratiche di co-genitorialità in diverse situazioni socio-culturali. Inoltre, verranno esplorati gli impatti a lungo termine sulla salute mentale dei minori coinvolti in conflitti genitoriali. La conferenza si concluderà con la redazione di un documento di consenso che potrà fungere da guida per future politiche familiari.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>A vent’anni dal L. 54/2006: un dialogo necessario tra professioni e linguaggi diversi sul’affidamento condiviso. Qual è davvero il giusto ed il bene per i figli minori ? Matera 11 12 settembre</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/08/28/a-ventanni-dal-l-54-2006-un-dialogo-necessario-tra-professioni-e-linguaggi-diversi-sulaffidamento-condiviso-qual-e-davvero-il-giusto-ed-il-bene-per-i-figli-minori-matera-11-12-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[legge 54/2006]]></category>
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					<description><![CDATA[Matera, 11-12 settembre 2026 – A vent’anni dall’entrata in vigore della Legge n. 54/2006, Matera ospita un importante momento di confronto sull’affidamento condiviso, sui diritti dei minori e sul ruolo delle diverse professioni coinvolte nei procedimenti familiari. L’evento, dal titolo “A vent’anni dalla L. 54/2006: un dialogo necessario tra professioni e linguaggi diversi sull’affidamento condiviso.... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/08/28/a-ventanni-dal-l-54-2006-un-dialogo-necessario-tra-professioni-e-linguaggi-diversi-sulaffidamento-condiviso-qual-e-davvero-il-giusto-ed-il-bene-per-i-figli-minori-matera-11-12-s/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Matera, 11-12 settembre 2026</strong> – A vent’anni dall’entrata in vigore della Legge n. 54/2006, Matera ospita un importante momento di confronto sull’affidamento condiviso, sui diritti dei minori e sul ruolo delle diverse professioni coinvolte nei procedimenti familiari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’evento, dal titolo <strong>“A vent’anni dalla L. 54/2006: un dialogo necessario tra professioni e linguaggi diversi sull’affidamento condiviso. Qual è davvero il giusto e il bene per i figli minori?”</strong>, si terrà venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 presso la <strong>Sala Convegni del Palazzo della Camera di Commercio di Matera</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il convegno riunisce magistrati, avvocate e avvocati, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ed esperti del settore per approfondire l’applicazione della normativa sull’affidamento condiviso, la bigenitorialità, il rifiuto genitoriale, il coordinamento tra professionisti e la tutela dei minori nei contesti di violenza domestica e assistita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i temi al centro delle sessioni: l’affidamento esclusivo e condiviso, il rapporto tra servizi sociali, curatori speciali e difensori delle parti, il collocamento prevalente o paritario, il recupero del legame genitore-figlio, gli strumenti operativi nei casi di conflittualità familiare e l’impatto della violenza intrafamiliare sull’esercizio della responsabilità genitoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La partecipazione è gratuita. Per l’intero evento sono riconosciuti <strong>5 crediti formativi</strong> dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sistema <strong>Riconosco</strong> entro il <strong>9 settembre 2026</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’iniziativa si svolge nell’ambito di <strong>Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026</strong>.</p>



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		<title>Figli al Centro: 20 Anni di Affidamento Condiviso &#8211; Evento AEMeF a Roma il 9 Giugno 2026</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/06/03/figli-al-centro-20-anni-affidamento-condiviso-aemef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[AEMeF]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[figli al centro]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[AEMeF presenta Figli al Centro, un convegno dedicato al ventennale della legge 54/2006 sull&#8217;affidamento condiviso. L&#8217;evento figli al centro AEMeF si terrà il 9 giugno 2026 presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma, dalle 10:00 alle 18:30. Affidamento Condiviso: 20 Anni di Legge 54/2006 A vent&#8217;anni dall&#8217;introduzione della legge 54/2006 sull&#8217;affidamento condiviso, AEMeF organizza... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/06/03/figli-al-centro-20-anni-affidamento-condiviso-aemef/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AEMeF presenta <strong>Figli al Centro</strong>, un convegno dedicato al ventennale della legge 54/2006 sull&#8217;affidamento condiviso. L&#8217;evento <strong>figli al centro AEMeF</strong> si terrà il <strong>9 giugno 2026</strong> presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma, dalle 10:00 alle 18:30.</p>
<h2>Affidamento Condiviso: 20 Anni di Legge 54/2006</h2>
<p>A vent&#8217;anni dall&#8217;introduzione della legge 54/2006 sull&#8217;affidamento condiviso, AEMeF organizza un incontro per analizzare i cambiamenti, le sfide ancora aperte e le prospettive per il benessere dei minori e delle famiglie nell&#8217;ottica della <strong>Mediazione Familiare</strong>. Il convegno <strong>figli al centro AEMeF</strong> rappresenta un&#8217;occasione unica per mediatori familiari, operatori del diritto e genitori di confrontarsi sull&#8217;applicazione concreta della bigenitorialità.</p>
<h2>Programma del Convegno</h2>
<p><strong>Ore 10:00 &#8211; Avv. Alessandra Castaldo</strong>, Presidente Nazionale AEMeF: Evoluzione normativa e applicazione pratica, criticità e punti di forza dell&#8217;affidamento condiviso.</p>
<p><strong>Ore 10:45 &#8211; Dott.ssa Gabriella Vigliar</strong>, Presidente onorario AEMeF: I pro e i contro nei miei 20 anni di affidamento condiviso.</p>
<p><strong>Ore 11:30 &#8211; Prof.ssa Ester Di Napoli</strong>: Tradire la Fiducia. La sottrazione internazionale dei minori e la mediazione familiare transfrontaliera.</p>
<p><strong>Ore 13:00 &#8211; Pausa Pranzo</strong></p>
<p><strong>Ore 15:00 &#8211; Dott. Dario Cavallari</strong>, Consigliere Corte di Cassazione: L&#8217;affidamento condiviso nella pratica della Cassazione, riflessioni dall&#8217;esperienza giudiziaria della Cassazione.</p>
<p><strong>Ore 15:45 &#8211; Prof. Marino Maglietta</strong>: L&#8217;affidamento condiviso: come districarsi tra incertezze interpretative e novità applicative.</p>
<p><strong>Ore 17:45 &#8211; Avv. Fabiana Romano</strong>, Presidente AIAF sezione di Velletri: Criticità dell&#8217;affidamento condiviso con collocamento paritetico.</p>
<h2>Iscrizione e Modalità di Partecipazione</h2>
<p>La quota per la partecipazione è di <strong>25,00 EUR</strong>. Si prega di prenotare indicando la modalità di partecipazione (presenza o webinar) presso <strong>segreteria@aemef.it</strong>. Saranno rilasciati ai mediatori familiari iscritti all&#8217;AEMeF <strong>5 crediti formativi</strong>.</p>
<p>Il versamento della quota può essere effettuato sul seguente IBAN: <strong>IT03K0200805055000106118578</strong> intestato ad AEMeF.</p>


<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/06/LocandinaAffidoCondoviso.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di LocandinaAffidoCondoviso."></object><a id="wp-block-file--media-3271f253-3561-4827-bf4c-7f855f1c3785" href="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/06/LocandinaAffidoCondoviso.pdf">LocandinaAffidoCondoviso</a><a href="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/06/LocandinaAffidoCondoviso.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" aria-describedby="wp-block-file--media-3271f253-3561-4827-bf4c-7f855f1c3785" download>Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>CORSO 14 &#8211; 15 MAGGIO 2026 A COSENZA</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/05/05/897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Passeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
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					<description><![CDATA[Seminario di approffondimento affidamento condiviso: criticità applicative e strumenti operativi tra diritti e prassi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Seminario di approffondimento affidamento condiviso: criticità applicative e strumenti operativi tra diritti e prassi</p>



<div data-wp-interactive="core/file" class="wp-block-file"><object data-wp-bind--hidden="!state.hasPdfPreview" hidden class="wp-block-file__embed" data="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Incorporamento di Cosenza Locandina corso D26314 _ 14 - 15 maggio 2026."></object><a id="wp-block-file--media-1d7fd469-748f-4dff-960c-b5c47624fa29" href="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026.pdf">Cosenza Locandina corso D26314 _ 14 &#8211; 15 maggio 2026</a></div>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1240" height="1755" src="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026_page-0001.jpg" alt="Cosenza Locandina corso D26314 14 15 maggio 2026 page 0001" class="wp-image-905" title="CORSO 14 - 15 MAGGIO 2026 A COSENZA 2" srcset="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026_page-0001.jpg 1240w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026_page-0001-212x300.jpg 212w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026_page-0001-724x1024.jpg 724w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026_page-0001-768x1087.jpg 768w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/05/Cosenza-Locandina-corso-D26314-_-14-15-maggio-2026_page-0001-1085x1536.jpg 1085w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></figure>



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		<item>
		<title>I figli minorenni: centralità dichiarata e diritti violati Sintesi della Relazione presentata alla Camera, Sala della Lupa, da Marino Maglietta il 27 marzo 2026</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/03/30/figli-minorenni-diritti-separazione-maglietta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[child best interest]]></category>
		<category><![CDATA[DDL 832]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dei figli]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[figli minorenni]]></category>
		<category><![CDATA[genitore collocatario]]></category>
		<category><![CDATA[Marino Maglietta]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[La questione dei figli minorenni nella separazione rappresenta uno dei nodi irrisolti del diritto di famiglia italiano. Questo articolo raccoglie la sintesi della relazione presentata da Marino Maglietta alla Camera dei Deputati, Sala della Lupa, il 27 marzo 2026, in occasione di un incontro dedicato alla tutela dei minori nelle famiglie separate. Sintesi della Relazione... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/03/30/figli-minorenni-diritti-separazione-maglietta/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La questione dei figli minorenni nella separazione rappresenta uno dei nodi irrisolti del diritto di famiglia italiano. Questo articolo raccoglie la sintesi della relazione presentata da Marino Maglietta alla Camera dei Deputati, Sala della Lupa, il 27 marzo 2026, in occasione di un incontro dedicato alla tutela dei minori nelle famiglie separate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>Sintesi della Relazione presentata alla Camera, Sala della Lupa, da <strong>Marino Maglietta</strong> il 27 marzo 2026</em></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il libro: <em>La sottrazione di minore</em></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Vi mostro un libro: <strong><em>La sottrazione di minore</em></strong>, che spiega come i figli di separati siano non solo oggetto di furto, ma anche e ben più largamente, i soggetti derubati. Con grandissima ipocrisia, infatti, si proclama continuamente a gran voce di voler mettere al primo posto gli interessi e i diritti dei figli minorenni, mentre la riforma approvata nel 2006, nata per mettere davvero al centro il <em>child best interest</em> in omaggio all’<strong>articolo 30 della Costituzione</strong> — che prevede pari diritti e doveri dei genitori nel prendersi cura dei figli, istruirli ed educarli — viene sistematicamente vilata. Questa riforma andava a sostituire al modello del genitore prevalente un modello di pari impegno e sacrificio dei genitori a vantaggio dei figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma tutto ciò non si è verificato. Farò solo qualche esempio limitandomi alle situazioni più eclatanti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Esempio 1 — Il trasferimento del genitore collocatario</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La priorità dei figli non è osservata nel momento in cui, ad esempio, un genitore decide di trasferirsi, di cambiare città e luogo di vita anche andando a centinaia di km di distanza. Se questo genitore è stato indicato come collocatario, di rispettare l’interesse del bambino a rimanere nel luogo dove è nato e cresciuto, dove va a scuola, ha gli amici, e soprattutto l’altro genitore, non se ne parla proprio. Praticamente, se quel genitore era stato indicato come il collocatario, può considerare il figlio come una delle sue valigie e andarsene via senza l’accordo con l’altro e senza nemmeno avere chiesto l’autorizzazione del giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si può rammentare anche una recentissima <strong>Cassazione n. 4110 del 2026</strong> che lo ha sottolineato. Il gesto, benché illegittimo e contrario all’interesse del figlio, non viene considerato illegittimo al punto tale da influire significativamente sulla valutazione delle capacità genitoriali. Anzi, molto spesso il trascorrere del tempo nel luogo di arrivo permette la legittimazione di quella che sostanzialmente è stata una sottrazione di minore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Esempio 2 — L’assegnazione della casa familiare e il nuovo partner</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Qualcosa di simile avviene con l’assegnazione della casa familiare. Il principio sarebbe la conservazione dell’habitat, visto che il genitore non collocatario nel momento in cui ne esce non può portare con sé neppure il più trascurabile dei soprammobili, altrimenti il figlio si turba. Tuttavia nel momento in cui quel genitore decide di introdurre un nuovo partner nella casa familiare, può farlo senza alcun problema, e ciò a dispetto della legge (<strong>articolo 337 sexies c.c.</strong>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Potrei aggiungere che molto ipocritamente si è arrivati ad affermare (<strong>Corte Costituzionale n. 308 del 2008</strong>) che la situazione verrà rivalutata andando a verificare se l’introduzione di un nuovo partner disturba oppure no il figlio minorenne. Il che si risolve (vedi <strong>Cassazione n. 9995 del 2008</strong>) nell’interrogare il figlio domandandogli se è disturbato dall’ingresso di un nuovo partner. Potete immaginare quanto sia facile per un bambino prendere le distanze dalle scelte del genitore che, oltre tutto, normalmente è lo stesso collocatario. Quindi in quel caso sì procede al cosiddetto ascolto del minore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Esempio 3 — L’ascolto del minore: un diritto sistematicamente eluso</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, terzo esempio, gli adulti sono anche disturbati da questo compito per cui hanno fatto tutto il possibile per evitare di sentirlo. Si vedano le modifiche introdotte dal <strong>decreto legislativo 154 del 2013</strong>: ovvero il minore viene ascoltato salvo che il giudice lo ritenga manifestamente superfluo. Cosa che si verifica se i genitori sono d’accordo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dimenticando che la stessa legge all’<strong>articolo 337 ter comma 2 c.c.</strong> prevede che il giudice non omologa gli accordi tra i genitori se valuta che siano lesivi dell’interesse del minore. Quindi a maggior ragione ci si potrebbe e dovrebbe ripensare se sono lesivi di suoi diritti. E al minore dovrebbe essere concessa la possibilità di farlo notare al giudice, visto che il giudice non ha la minima idea di quello che il minore potrebbe dirgli.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il DDL 832: una riforma necessaria, ancora insabbiata</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Tutto questo ci porta a considerare quanto sarebbe di vantaggio per l’interesse dei figli, se davvero si ha voglia di rispettarli, mandare avanti il <strong>DDL 832</strong>, attualmente insabbiato in commissione giustizia del Senato, secondo il quale prioritariamente si rispetta ciò che sta alla base dei problemi che qui stiamo considerando: ovvero che tutte le disfunzioni sopra denunciate sono conseguenza di una lettura discriminatoria dell’affidamento, ovvero sono conseguenza dell’avere inventato e nel promuovere — attraverso un diritto “creativo” del tutto fuori luogo perché la norma esiste e dovrebbe essere applicata — una soluzione sbilanciata di estremo danno per i figli. Ivi compreso il rifiuto genitoriale, pure oggetto di questo incontro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il mantenimento diretto: una norma ignorata a danno dei figli</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Così come è di estremo danno applicare sistematicamente il meccanismo dell’assegno per il mantenimento dei figli anziché la forma diretta, che discende obbligatoriamente dal dovere di cura dei figli, che incombe su ciascuno dei genitori. Anche in questo caso i figli vengono fortemente penalizzati: la forma diretta garantisce la partecipazione alla quotidianità e incrementa la propensione a spendere per essi, quindi giova sia sotto il profilo relazionale che sotto quello economico, violando una norma del codice civile. E lo si fa avvantaggiando gli adulti ovvero i padri disinteressati alla cura dei figli e quelle madri che preferiscono avere in mano il denaro, voltando pagina rispetto alla vita precedente. Nonché — non si può fare a meno di notarlo — favorendo la magistratura, per la quale è più semplice e comodo nell’immediato fissare una cifra abbastanza a caso piuttosto che studiare il contesto familiare e distribuire i compiti di cura associati a oneri economici.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni: un appello alle forze politiche</h2>



<p class="wp-block-paragraph">In questo ambito è evidente che il potere giudiziario invade l’ambito di quello legislativo attraverso il “diritto creativo”, in violazione anche dell’<strong>art. 101 della Costituzione</strong>. Si cita sempre Montesquieu e la separazione dei poteri, ma in questo caso lo si dimentica. Perché, allora, avversare il <strong>DDL 832</strong> che preservava dai gravi danni sopra elencati?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non posso fare a meno, data la sede in cui mi trovo a parlare, di rivolgere un appello alle forze politiche affinché trasversalmente si ricordino del dovere istituzionale di tutelare soprattutto le fasce deboli, dove al primo posto si collocano certamente i figli, ma anche il diritto delle madri a pari opportunità che permetta loro di ben conciliare casa e lavoro. Invocando la partecipazione dei padri alla cura dei figli come loro dovere costituzionale oltre che come diritto-dovere per quella frazione, purtroppo ancora minoritaria, che vorrebbe essere presente, ma viene esclusa dalla cura dei figli ed emarginata in larghissima misura. Potrei dire che ce lo chiede l’Europa attraverso le numerose convenzioni da noi sottoscritte, ma in un momento politico come questo mi sembra più opportuno invocare lo stesso <strong>articolo 30 della nostra Costituzione</strong>.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Riferimenti normativi citati:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Art. 30 Costituzione italiana</strong> — Pari diritti e doveri dei genitori</li>



<li><strong>Art. 101 Costituzione italiana</strong> — Separazione dei poteri</li>



<li><strong>Art. 337 ter comma 2 c.c.</strong> — Omologa degli accordi tra genitori</li>



<li><strong>Art. 337 sexies c.c.</strong> — Assegnazione della casa familiare</li>



<li><strong>D.Lgs. 154/2013</strong> — Modifiche in materia di filiazione</li>



<li><strong>Corte Costituzionale n. 308/2008</strong> — Nuovo partner nella casa familiare</li>



<li><strong>Cassazione n. 9995/2008</strong> — Ascolto del minore sul nuovo partner</li>



<li><strong>Cassazione n. 4110/2026</strong> — Trasferimento del genitore collocatario</li>



<li><strong>DDL 832</strong> — Riforma dell’affidamento, attualmente in commissione giustizia del Senato</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Convegno di Alta Formazione – Affidamento Paritetico e Rifiuto Genitoriale: 27 marzo 2026 alla Camera dei Deputati</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/03/24/affidamento-paritetico-convegno-camera-deputati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 06:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento paritetico]]></category>
		<category><![CDATA[ANFI]]></category>
		<category><![CDATA[bigenitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[Camera dei Deputati]]></category>
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		<category><![CDATA[diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuto genitoriale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 27 marzo 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella Sala della Lupa presso la Camera dei Deputati a Roma, si svolgerà il Convegno di Alta Formazione dal titolo &#8220;Affidamento Paritetico e Rifiuto Genitoriale: Stato dell&#8217;Arte e Prospettive di Riforma&#8221;, organizzato dall&#8217;ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani con il patrocinio dell&#8217;Associazione Nazionale Crescere Insieme.... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/03/24/affidamento-paritetico-convegno-camera-deputati/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>27 marzo 2026</strong>, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella <strong>Sala della Lupa presso la Camera dei Deputati</strong> a Roma, si svolgerà il <strong>Convegno di Alta Formazione</strong> dal titolo <em>&#8220;Affidamento Paritetico e Rifiuto Genitoriale: Stato dell&#8217;Arte e Prospettive di Riforma&#8221;</em>, organizzato dall&#8217;<strong>ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani</strong> con il patrocinio dell&#8217;Associazione Nazionale Crescere Insieme.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Affidamento paritetico: perché questo convegno è importante</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il convegno approfondisce due temi centrali del diritto di famiglia: l&#8217;<strong>effettività dell&#8217;affidamento condiviso</strong> – che per legge dovrebbe comportare un impegno paritetico di entrambi i genitori a vantaggio dei figli – e la gestione del <strong>rifiuto genitoriale</strong>, fenomeno strettamente connesso agli squilibri nella genitorialità post-separazione. Le penalizzazioni che ne derivano riguardano soprattutto i figli e le madri, conseguenza di una preferenza giurisprudenziale per modelli sbilanciati e discriminatori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema dell&#8217;<a href="https://crescere-insieme.org/2026/02/05/affidamento-paritetico-alternato-il-nuovo-modello-nel-diritto-di-famiglia-con-approfondimenti-e-formulario/">affidamento paritetico alternato</a> è al centro del dibattito riformista attuale. Verrà analizzata la situazione del <strong>DDL 832</strong>, calendarizzato nella Commissione Giustizia del Senato ma rapidamente accantonato, e la nuova proposta di affidamento paritetico alternato di iniziativa magistrale. Temi già approfonditi su questo sito in relazione alla <a href="https://crescere-insieme.org/2026/01/22/diritto-di-famiglia-referendum/">riforma del diritto di famiglia</a> e alle recenti pronunce della <a href="https://crescere-insieme.org/2026/02/09/cassazione-affidamento-condiviso-pariteticita-e-casa-familiare/">Corte di Cassazione sull&#8217;affidamento condiviso paritetico</a>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Programma e relatori</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La tematica verrà presa in esame nei versanti sia giuridico che psicologico. I relatori – tutti di elevata esperienza e competenza – si confronteranno sulle necessità di riforma per garantire il superiore interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità. Interverranno avvocati familiaristi, psicologi forensi, neuropsichiatri infantili e docenti universitari specializzati nel diritto minorile e di famiglia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il convegno è riconosciuto dal <strong>Consiglio Nazionale Forense</strong> ed è accreditato per <strong>3 crediti formativi per avvocati</strong>. La partecipazione è aperta anche a psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari e a tutti i professionisti che operano nel settore del diritto di famiglia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Affidamento paritetico e rifiuto genitoriale: lo stato della riforma in Italia</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La legislazione italiana in materia di affidamento è regolata dalla <strong>Legge 54/2006</strong> sull&#8217;affidamento condiviso, che ha introdotto il principio della bigenitorialità. Tuttavia, nella pratica giurisprudenziale, l&#8217;applicazione effettiva del principio paritetico rimane spesso disattesa, con conseguenze negative per i figli e per il genitore non collocatario. Il rifiuto genitoriale, quando si manifesta, può configurarsi come una forma di alienazione parentale che richiede interventi tempestivi da parte del giudice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Organizzazioni internazionali come l&#8217;<a href="https://www.unicef.it" rel="noopener" target="_blank">UNICEF</a> e il <a href="https://www.coe.int" rel="noopener" target="_blank">Consiglio d&#8217;Europa</a> riconoscono il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori come principio cardine della tutela dell&#8217;infanzia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Informazioni pratiche e iscrizioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Data:</strong> 27 marzo 2026<br><strong>Orario:</strong> 10:00 – 13:00<br><strong>Luogo:</strong> Sala della Lupa, Camera dei Deputati, Roma<br><strong>Organizzatore:</strong> ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani<br><strong>Crediti formativi:</strong> 3 crediti per avvocati<br><strong>Prenotazione obbligatoria</strong> scrivendo a: <a href="mailto:associazionefamiliaristi@gmail.com">associazionefamiliaristi@gmail.com</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Comunicato Stampa</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il 27 marzo 2026 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella Sala della Lupa presso la Camera dei Deputati avrà luogo il Convegno di Alta Formazione dal titolo &#8220;Affidamento Paritetico e Rifiuto Genitoriale – Stato dell&#8217;Arte e Prospettive di Riforma&#8221;, a cura dell&#8217;ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il focus dell&#8217;incontro riguarda due pilastri fondamentali del diritto di famiglia per quanto attiene alla sorte dei figli nella separazione: l&#8217;effettività dell&#8217;affidamento condiviso – che per legge dovrebbe tendenzialmente comportare un doppio paritetico impegno dei genitori a vantaggio dei figli come loro diritto indisponibile – e le drammatiche penalizzazioni che conseguono alla preferenza giurisprudenziale per modelli sbilanciati e discriminatori; e la gestione delle delicate dinamiche del rifiuto genitoriale, strettamente collegato all&#8217;altro tema, poiché la possibilità di rifiuto è di per sé suggerita e indotta dallo squilibrio tra i genitori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;analisi dello stato dell&#8217;arte comprenderà la situazione del DDL 832, calendarizzato nella Commissione Giustizia del Senato ma rapidamente accantonato, e la nuova proposta, di iniziativa magistrale, di affidamento paritetico alternato. La tematica verrà presa in esame per i versanti sia giuridico che psicologico e i relatori – tutti di elevata esperienza e competenza – si confronteranno sulle necessità di riforma per garantire il superiore interesse del minore e il diritto alla bigenitorialità.</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="1131" height="1600" src="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-23-at-22.16.49.jpeg" alt="WhatsApp Image 2026 03 23 at 22.16.49" class="wp-image-869" title="Convegno di Alta Formazione – Affidamento Paritetico e Rifiuto Genitoriale: 27 marzo 2026 alla Camera dei Deputati 4" srcset="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-23-at-22.16.49.jpeg 1131w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-23-at-22.16.49-212x300.jpeg 212w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-23-at-22.16.49-724x1024.jpeg 724w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-23-at-22.16.49-768x1086.jpeg 768w, https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-23-at-22.16.49-1086x1536.jpeg 1086w" sizes="auto, (max-width: 1131px) 100vw, 1131px" /></figure>
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		<item>
		<title>Riforma Diritto di Famiglia 2026: Referendum per Affidamento Paritetico</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2026/01/22/diritto-di-famiglia-referendum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa familiare]]></category>
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					<description><![CDATA[La riforma del diritto di famiglia è al centro di una importante iniziativa referendaria.Diamo notizia di una iniziativa sicuramente apprezzabile, che riguarda l&#8217;affidamento dei figli di genitori separati. Un comitato (Comitato Giustizia ed equità familiare,&#160;comitatogiustiziaequitafamiliare.it), fondato e presieduto da una madre separata (Valentina Zaia, Pesaro), ha redatto una pdl di iniziativa popolare&#160; (n. 5400028)&#160;che sta... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2026/01/22/diritto-di-famiglia-referendum/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La riforma del diritto di famiglia è al centro di una importante iniziativa referendaria.Diamo notizia di una iniziativa sicuramente apprezzabile, che riguarda l&#8217;affidamento dei figli di genitori separati. Un comitato (Comitato Giustizia ed equità familiare,&nbsp;<a href="http://comitatogiustiziaequitafamiliare.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comitatogiustiziaequitafamiliare.it</a>), fondato e presieduto da una madre separata (Valentina Zaia, Pesaro), ha redatto una pdl di iniziativa popolare&nbsp; (n. 5400028)&nbsp;che sta sottoponendo a referendum. Il testo è in numerosi passaggi non condiviso da Crescere Insieme. Per darne una idea, all&#8217;art. 337 ter cc modificato non convince la soppressione del rapporto con i nonni o subordinare la pariteticità alle richieste dei genitori, visto che è un diritto indisponibile dei figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, avere posto il problema di un affidamento paritetico già rende l&#8217;iniziativa meritevole di supporto, quanto meno a livello informativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;iniziativa popolare promossa dal Comitato Giustizia ed Equità Familiare rappresenta un momento cruciale per il diritto di famiglia italiano. La proposta di legge mira a introdurre modifiche sostanziali al codice civile e al codice di procedura civile, con l&#8217;obiettivo principale di garantire l&#8217;affidamento paritetico dei figli in caso di separazione dei genitori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il testo della proposta referendaria affronta diverse problematiche legate alla gestione dei rapporti familiari dopo la separazione. In particolare, l&#8217;articolo 337 ter del codice civile modificato propone di superare il concetto tradizionale di affidamento esclusivo o prevalente a uno dei genitori, sostituendolo con un modello di pari responsabilità genitoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio innovativo al diritto di famiglia riconosce il diritto indisponibile dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori. La riforma vuole garantire che i bambini possano crescere con la presenza costante di madre e padre, evitando che la separazione dei coniugi si traduca in una perdita del rapporto con uno dei due genitori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le modifiche proposte al codice di procedura civile prevedono inoltre meccanismi più efficaci per assicurare il rispetto delle decisioni giudiziarie in materia di affidamento condiviso. Il referendum mira a creare un sistema che tuteli concretamente la bigenitorialità, principio già presente nell&#8217;ordinamento ma spesso non applicato nella pratica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;iniziativa referendaria 2026 sul diritto di famiglia si inserisce in un dibattito più ampio sulla parità genitoriale e sulla tutela dei minori nelle situazioni di crisi familiare. Molte associazioni di genitori separati sostengono questa riforma, evidenziando come l&#8217;attuale sistema favorisca spesso uno sbilanciamento nei rapporti tra figli e genitori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Comitato promotore sottolinea che l&#8217;affidamento paritetico non è solo una questione di diritti dei genitori, ma soprattutto di tutela dell&#8217;interesse superiore del minore. La presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali è considerata fondamentale per lo sviluppo psicologico ed emotivo dei bambini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per partecipare al referendum e sostenere questa riforma del diritto di famiglia, è possibile firmare la proposta attraverso la piattaforma ufficiale. Ogni firma contribuisce a portare questa importante questione all&#8217;attenzione del legislatore e dell&#8217;opinione pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">I punti chiave della riforma del diritto di famiglia</p>



<p class="wp-block-paragraph">La proposta di riforma prevede diverse modifiche strutturali che potrebbero rivoluzionare il sistema dell&#8217;affidamento dei figli. Tra gli aspetti più rilevanti si evidenziano:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Affidamento paritetico come regola: il diritto di famiglia modificato prevede che l&#8217;affidamento condiviso con tempi paritetici diventi la norma, salvo situazioni eccezionali che mettano a rischio l&#8217;interesse del minore.</li>



<li>Eliminazione del concetto di genitore collocatario: la riforma mira a superare la distinzione tra genitore presso cui il figlio è &#8220;collocato&#8221; e genitore &#8220;visitatore&#8221;, riconoscendo pari dignità a entrambe le figure genitoriali.</li>



<li>Modifiche alle norme sul mantenimento: il codice civile riformato introduce criteri più equi per la determinazione del contributo economico di ciascun genitore al mantenimento dei figli.</li>



<li>Tutela della bigenitorialità: il diritto di famiglia aggiornato rafforza i meccanismi di tutela del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Come partecipare al referendum sulla riforma</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per sostenere questa iniziativa referendaria sul diritto di famiglia, i cittadini possono firmare la proposta attraverso il portale ufficiale del Ministero della Giustizia. La raccolta firme rappresenta un passaggio fondamentale per portare la questione al voto popolare e permettere ai cittadini di esprimersi direttamente su questa importante riforma del codice civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028" target="_blank" rel="noopener">https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDL 472 affidamento: lettera aperta a Stefania Ascari sulla riforma dell&#8217;art. 337-ter</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2025/12/23/pdl-472-affidamento-lettera-ascari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 10:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento figli]]></category>
		<category><![CDATA[normativa familiare]]></category>
		<category><![CDATA[pari responsabilità genitoriale]]></category>
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					<description><![CDATA[Di iniziativa dei deputati Ascari, Amato, Cherchi, Morfino, Onori, Pavanelli, Quartini, TortoAnche se questa iniziativa di legge (PDL 472 affidamento) appare datata &#8211; risalendo all’ottobre 2022 &#8211; e con tutta probabilità non esaminabile entro la legislatura, appare interessante prenderla in considerazione visto che il tema chetratta, il rifiuto genitoriale e la violenza intrafamiliare, è da... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2025/12/23/pdl-472-affidamento-lettera-ascari/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Di iniziativa dei deputati Ascari, Amato, Cherchi, Morfino, Onori, Pavanelli, Quartini, Torto<br>Anche se questa iniziativa di legge (PDL 472 affidamento) appare datata &#8211; risalendo all’ottobre 2022 &#8211; e con tutta probabilità non <br>esaminabile entro la legislatura, appare interessante prenderla in considerazione visto che il tema che<br>tratta, il rifiuto genitoriale e la violenza intrafamiliare, è da tempo permanentemente all’ordine del giorno<br>della cronaca e della dottrina e trova spazio e riproposizione anche in sedi parlamentari con i medesimi<br>argomenti. Poiché madrina e fieramente sostenitrice ne è l’onorevole Stefania Ascari è a lei che si<br>rivolgono essenzialmente le osservazioni che seguono.<br>Iniziando, dunque, dal fondo dell’introduzione, laddove si sintetizza il senso dell’iniziativa di legge, non si<br>può che essere d’accordo con gli scopi dichiarati: “La presente proposta di legge è … volta a rafforzare la piena tutela del diritto dei figli minorenni di mantenere relazioni equilibrate con entrambi i genitori in tutti i casi previsti dall&#8217;articolo 337-bis del codice civile, evitando tuttavia l&#8217;instaurazione di pregiudizi ulteriori qualora sussista per il figlio una condizione di difficoltà, anche temporanea, nel mantenere rapporti con uno di essi.”</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Continuando in questa analisi a ritroso &#8211; sicuramente insolita ma resa necessaria, o perlomeno<br>consigliabile, dal desiderio di essere compresi fino in fondo &#8211; sono sicuramente condivisibili anche altre<br>generiche considerazioni come: “… si intende riconoscere al minore il «diritto ad allontanarsi», cioè il diritto di non proseguire il rapporto con il genitore non ritenuto degno di rivestire tale ruolo, che dovrebbe sempre essere rasserenante e fonte di affetto e dialogo. Si intende riconoscere altresì il diritto di essere accompagnato nella potenzialità di coltivare il ripristino della relazione con quel genitore, senza forzature e senza indebite coercizioni.<br>Certamente la norma è destinata ad applicarsi ai casi in cui il minore sia in grado di autodeterminarsi e quindi di esprimere valutazioni veritiere; si tratta di situazioni diverse da quelle in cui risulti accertato che le determinazioni del figlio siano inficiate da pressioni psicologiche e morali dei genitori, che potrebbero influenzare quest&#8217;ultimo facendo leva sulla giovane età o su altri aspetti caratteriali.”<br>E anche per questa parte niente da obiettare; anzi, pieno apprezzamento. Nello sviluppo del<br>ragionamento, sempre restando nell’ambito dell’introduzione, si inizia, tuttavia, ad intuire la necessità di<br>comprendere bene come concretamente si ha intenzione di agire, pur restando concordi con gli enunciati<br>teorici: “Persino la formazione del rifiuto in situazioni di accertato condizionamento da parte di uno dei genitori deve trovare rimedi che salvaguardino l&#8217;equilibrio affettivo e la serenità del bambino, senza che le eventuali mancanze o inadempienze di un genitore possano ridondare in occasioni di trattamenti penalizzanti per il bambino o in esiti di segregazione, temporanea o permanente, fuori dalla famiglia.<br>Timori che sembrano fugati da quanto oltre si legge, ovvero: “Al contempo, è necessario prevedere un chiaro disincentivo ad attività di un genitore che inducano nel figlio discredito verso l&#8217;altro genitore ovvero un ingiusto timore di coltivare la relazione con esso”. Cui segue, tuttavia, un contrappeso che nella parte finale appare abbastanza oscuro, e di conseguenza preoccupante:”… tali disincentivi devono però presupporre un serio accertamento e una concreta prova delle condotte condizionanti e devono sortire conseguenze afflittive esclusivamente nei confronti dell&#8217;autore di esse e non anche nei riguardi del figlio minore”. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Previsione decisamente oscura, per la difficoltà di immaginare come possano conciliarsi le due condizioni –<br>intervenire efficacemente sul genitore senza che nulla cambi per il figlio. Talmente oscura da costringere il<br>lettore ad andare immediatamente a vedere come si intende agire. E la risposta lascia francamente<br>sconcertati: prima si ammonisce il genitore invitandolo a mettere fine alle manipolazioni. Poi, se continua,<br>si ricorre all’astreinte (art. 614 bis c.p., relativo agli obblighi di fare e di non fare). E qui ci si ferma.<br>Soluzione che potrebbe anche essere accettabile se nel frattempo il figlio non rimanesse senza tutela. In<br>altre parole, il figlio per tutto il tempo, in nome della preannunciata “continuità”, resta soggetto a quelli che possono correttamente essere definiti maltrattamenti – anche gravi &#8211; di tipo psicologico. Ovvero, fino a che il genitore abusante non si stanca di gettare denaro (potrebbe anche averne moltissimo e agire per<br>ripicca) il figlio gli resta accanto esattamente come se nessuno si fosse accorto di nulla.<br>A questo punto, abbastanza scioccati, si torna a leggere la motivazione di fondo della pdl, esposta<br>all’inizio, come una sorta di premessa: ““si constata che l&#8217;attuale quadro normativo tende a garantire in ogni caso la presunta necessità del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, senza contemplare apparentemente le situazioni in cui il diritto del genitore al mantenimento della relazione parentale con il figlio minore deve essere bilanciato con il diritto del bambino di esprimere le proprie remore, i propri timori e le proprie specifiche esigenze rispetto alla relazione con uno dei genitori.”</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Dove sono ospitate una serie di espressioni e affermazioni che vengono date per scontate, quando invece<br>rappresentano giudizi personali più che discutibili, in quanto estranei sia alla ratio legis dell’affidamento<br>condiviso che al testo in vigore. Esistono certamente gravi distorsioni applicative delle norme – anche se<br>sotto altri profili – ma nell’ambito in oggetto la legge non ha responsabilità. Da nessuna parte sta scritto<br>che il rapporto debba essere “in ogni caso” equilibrato e continuativo. Che non sia così emerge<br>incontestabilmente dall’art. 337 quater c.c. Inoltre, la legge 54/2006 raffina quanto previsto all’art. 30<br>Cost. trasformando il diritto-dovere dei genitori in diritto in capo ai figli. Diritto che, in quanto facoltà, a<br>rigore può essere esercitato o meno. Inappropriato è, inoltre, esprimersi in termini di “bilanciamento” tra<br>due diritti. Visto che sono in capo alle stesso soggetto – il bambino – è chiaro che potrà anche fruirne<br>contemporaneamente. Curiosamente, l’ortodossia del testo di legge sul punto è ammessa nella stessa<br>introduzione: ” È il minore, secondo le norme, il titolare del diritto ad avere e a mantenere una relazione con i propri genitori. Il diritto alla conservazione del rapporto con entrambi i genitori risponde al principio del superiore interesse del minore. Anzi, sarà proprio questo il caso ordinario. Giova rammentare a tale proposito l’ineccepibile testimonianza del presidente di un tribunale toscano che confessò di avere smesso di sentire i figli, tanto gli dicevano sempre la stessa cosa, ossia che desideravano stare con tutti e due i genitori,senza differenze.<br>Affrontando, comunque, il problema posto, che attiene alla frazione di situazioni in cui il bambino rifiuta il<br>contatto con uno dei genitori, si va a scoprire la criticità più seria. Quale genitore? Uno qualsiasi dei due?<br>Purtroppo no, secondo la pdl.<br>Già la citazione dalla letteratura si presenta non pertinente: “Diversi studi di psicologia dell&#8217;infanzia<br>ravvisano il desiderio del figlio minore di non intrattenere, per varie ragioni fattuali, alcun rapporto continuativo con il genitore non affidatario.” Sorvoliamo pure sulla “antichità” del termine, anche se sicuramente non ci si voleva riferire ai casi da art. 337 quater c.c, perché per quelli è già prevista la sanzione a tutela dei figli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Resta però il fatto che in questo modo si taglia fuori una casistica tutt’altro che marginale. Il genitore<br>rifiutato può essere anche quello prevalente. Non solo. Visto che notoriamente l‘iniziativa di legge nasce<br>per sollecitazione di associazioni di madri, cosa rispondere all’attuale 20% di genitrici rifiutate (i dati<br>disponibili attestano che il tasso è crescente) ? A mero titolo di esempio, giusto affinché non si pensi a<br>situazioni eccezionali fuori statistica, si pensi al vissuto – ben documentato in cronaca &#8211; di madri siciliane,<br>collocatarie, che avevano detto basta all’infelice rapporto con il marito, accusate da questi di essere delle<br>“xxxxxxx” e di riflesso rifiutate dai figli.<br>Tornando, dunque, alla polemica di base, ufficialmente ci si scaglia contro la legge 54/2006 (“deve<br>essere abrogata!”; nella fattispecie “modificata”), ma a ben guardare si contesta la giurisprudenza, come<br>correttamente attesta il passaggio: “si presume, al di là e al di fuori di ogni accertamento fattuale, che tale<br>difficoltà sia indotta dal genitore stabilmente convivente con il figlio.”. Dove evidentemente il difetto è<br>applicativo, non normativo.<br>Un passaggio importante, perché apre ad un’altra disfunzione della pdl. Come responsabile, di quale<br>genitore si sta parlando? Sopra si cita una differenza meramente quantitativa, il che pragmaticamente è<br>plausibile, anche se una situazione del genere non dovrebbe essere sistematica. Purtroppo l’articolato –<br>ossia ciò che conta &#8211; si esprime diversamente: «Il figlio minore che manifesti in modo espresso la volontà<br>contraria a incontrare il genitore non convivente o a permanere presso questo non può esservi obbligato”. “La manifestazione di volontà di cui al terzo comma non si presume indotta dal genitore con cui il figlio minorenne convive”. E via dicendo. E siamo in affidamento condiviso. Ovvero, quando il figlio è a casa di uno dei due genitori (quell’altro…) non ci sta “convivendo”: è di passaggio, “in visita”.<br>E’ evidente che un simile uso del linguaggio (adottato in tutto l’articolato e tutt’altro che casuale)<br>stravolge il senso della riforma del 2006. Esiste certamente nella pdl qualche rilievo condivisibile (come<br>vedremo), che potrebbe condurre a positivi raffinamenti della legge in vigore: ma non a costo di<br>comprometterne l’impianto. Il gioco non varrebbe la candela.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>Infine, la proposta affronta l’antico e arduo problema dell’autodeterminazione di soggetti minorenni. In<br>effetti è innegabile che il problema esiste ed è particolarmente avvertito da chi, come chi scrive, si sforza<br>di allargarne al massimo i diritti. D’altra parte alla scelta fatta drasticamente a favore di un illimitato<br>potere decisionale dei figli può essere rimproverato di non avere preso in considerazione alcuna delle<br>obiezioni che possono ragionevolmente esserle mosse. Anzitutto, ancora una volta l’ordinanza citata (“, la<br>Corte di cassazione ha proprio rimarcato «il carattere non obbligato ed incoercibile del dovere di frequentazione del genitore» e «il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata» (sezione I civile, ordinanza n. 6741 del 6 marzo 2020).“ limita incomprensibilmente la facoltà di rifiuto solo nei confronti del genitore meno presente (come emerge dal contesto completo).<br>Dopo di che, sanata la limitazione chiaramente anticostituzionale, si presenta un altro problema, ovvero<br>che in questo modo la decisione del giudice perde totalmente di valore proprio nelle situazioni predilette<br>dalla pdl 472, che considera solo situazioni a genitore prevalente (quello detto “convivente”). Questo<br>perché ammettere un diritto di rifiuto totale anche in assenza di colpevolezza del genitore rifiutato<br>comporta a fortiori il diritto di modulare ad libitum intensità e modalità del rapporto affettivo. Ovvero, ne<br>deriva che il figlio ha tutto il diritto di modificare o addirittura ribaltare in qualsiasi momento anche i<br>dosaggi della frequentazione. Dalla quale a sua volta dipendono i contributi economici … Come dire che i<br>figli decideranno su tutto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò premesso, al dilemma si deve comunque dare risposta. Riproponiamolo, nei termini della pdl: “… quid<br>iuris&nbsp;se la volontà del minore è diversa? I rapporti affettivi, per loro natura incoercibili, non possono essere<br>imposti, ha affermato la Corte di cassazione (sezione I civile, ordinanza n. 11170 del 23 aprile 2019).<br>Pertanto, il cosiddetto diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto della frequentazione di uno dei due genitori da parte del minore.<br>Chi scrive individua la replica secondo due aspetti. Anzitutto preventivo. Impostare l’affidamento<br>condiviso strutturandolo in modo discriminatorio, con un genitore prevalente e un altro in visita, induce<br>direttamente e immediatamente e nei figli l’idea della gerarchia, della diversa valenza, ovvero in ultima<br>analisi del possibile rigetto. E non è teoria, è il modello che viene fatto vivere nel quotidianità. Quindi,<br>secondo legge, frequentazione bilanciata e compiti di cura assegnati a entrambi i genitori. Cosa che<br>assolutamente non si fa. Dopo di che ci si accorge che, comunque, l’affermazione della Suprema Corte è<br>giusta, ma la domanda è mal posta. Verissimo che al cuore non si comanda, ma non di ciò si sta trattando.<br>Anche a parti invertite, non si prescrive ai genitori di amare i figli. Si rilegga, oltre all’art. 30 Cost., il 337 ter<br>comma I c.c.: non si va oltre l’assistenza morale. E allora si passi all’art. 315 bis comma IV c.c.. Esistono<br>anche doveri dei figli, come in ogni collettività, e il primo è il rispetto verso i genitori. Per cui, se uno di essi intende assolvere correttamente le proprie funzioni di educare e istruire i figli non è ammissibile che gli venga concretamente impedito mediante il rifiuto ad interagire con esso, rendendolo pure inadempiente. E viceversa. Naturalmente vale anche per i genitori verso i figli: non mi interessa con che spirito e voglia te ne prendi cura: lo fai e basta. Ovviamente il tutto è molto triste, ma, in assenza di sentimenti, sempre meglio il rispetto dei ruoli che l’anarchia.<br>Il che evidenzia anche un profilo di incostituzionalità. Essendo riconosciuta e codificata l’unicità dello<br>stato di figlio, il diritto al rifiuto riconosciuto ai figli di separati dovrebbe essere in capo ai figli anche<br>all’interno di famiglie unite, con il bizzarro risultato di una potenziale permanente contestazione di<br>qualsiasi scelta da parte dei genitori. Con buona pace del concetto di famiglia come cellula sociale<br>elementare…<br>Ma forse delle difficoltà della tesi dei pieni poteri ai figli si deve essere accorto anche l‘estensore della pdl<br>vista la previsione che: “Quando non esistano mezzi idonei a tutelare la sicurezza degli interessati, il giudice può vietare lo svolgimento degli incontri ancorché la frequentazione non sia rifiutata dal minore”.<br>Ciò non toglie che, in una lettura assolutamente laica della pdl si debba riconoscere che esistono<br>suggerimenti che meritano riflessione e probabilmente accoglienza. Ad es., sembra una buona idea dare la parola ai figli prima di applicare i gravi provvedimenti di cui all’art. 337-quater&nbsp; c.c., ad es., aggiungendo un quarto comma che reciti “In ogni caso sentito per qualsiasi provvedimento il figlio minorenne dotato di sufficiente discernimento”.<br>Se ne conclude l’opportunità di un dialogo e di un confronto per il quale mi dichiaro immediatamente<br>disponibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Marino Maglietta</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affidamento paritetico, nella versione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all&#8217;esame dell&#8217;avvocatura</title>
		<link>https://crescere-insieme.org/2025/12/19/affidamento-paritetico-tribunale-santa-maria-capua-vetere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marino Maglietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[normativa familiare]]></category>
		<category><![CDATA[pari genitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[pari responsabilità genitoriale]]></category>
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					<description><![CDATA[L&#8217;affidamento paritetico rappresenta un modello di gestione della legge 54/2006 sui diritti dei minori nelle separazioni. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sviluppato un approccio particolarmente interessante, conforme alla legge dell&#8217;affidamento paritetico, che sta attirando l&#8217;attenzione degli operatori del diritto di famiglia. È certamente significativo che un modello di gestione della legge 54/2006... <a class="read-more" href="https://crescere-insieme.org/2025/12/19/affidamento-paritetico-tribunale-santa-maria-capua-vetere/">Leggi tutto</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;affidamento paritetico rappresenta un modello di gestione della legge 54/2006 sui diritti dei minori nelle separazioni. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sviluppato un approccio particolarmente interessante, conforme alla legge dell&#8217;affidamento paritetico, che sta attirando l&#8217;attenzione degli operatori del diritto di famiglia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È certamente significativo che un modello di gestione della legge 54/2006 e dei suoi principali aspetti, strettamente aderente allo spirito e alla lettera della normativa, sia preso in considerazione dagli addetti ai lavori, quanto meno a livello di confronto. L&#8217;affidamento paritetico promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si distingue per la sua attenzione ai principi della bigenitorialità e della parità genitoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Certamente Ondrif &#8211; e in particolare la sua sezione genovese e il suo responsabile avv. Cesare Fossati &#8211; si distingue in positivo per la sensibilità al tema dell&#8217;affidamento paritetico. Più in generale, il dibattito sull&#8217;affidamento paritetico dimostra che i tempi sono ormai maturi per entrare in una fase più strettamente operativa nel campo dell&#8217;affidamento condiviso, che d&#8217;altra parte è già annunciata. Ne verrà data notizia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A seguito del confronto durante l&#8217;incontro sull&#8217;affidamento paritetico, Marino Maglietta si è impegnato a fornire una breve sintesi (link) a chiarimento di alcuni punti di particolare interesse relativi all&#8217;applicazione pratica del modello di affidamento paritetico. Questo documento illustrerà come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere implementa concretamente i principi dell&#8217;affidamento paritetico, fornendo indicazioni utili per gli operatori del diritto che si occupano di separazioni e affidamento dei minori.</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-9050c735-229b-493f-bb77-db3d1a22cbb1" href="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2025/12/Fossati.docx">Fossati</a><a href="https://crescere-insieme.org/wp-content/uploads/2025/12/Fossati.docx" class="wp-block-file__button wp-element-button" aria-describedby="wp-block-file--media-9050c735-229b-493f-bb77-db3d1a22cbb1" download>Download</a></div>
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