Affidamento condiviso e diritti dei figli: la lunga attesa per una vera bigenitorialità

Affidamento condiviso: i figli di genitori separati attendono da oltre 15 anni l’effettiva applicazione della legge 54/2006. Nonostante la normativa preveda un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nella prassi giudiziaria continua a prevalere il modello monogenitoriale con il genitore “collocatario” e il mantenimento indiretto. Questo articolo riporta le testimonianze dirette dall’audizione in Senato dell’associazione “Figli per i Figli”, che dal 2011 denuncia come l’affidamento condiviso rimanga sulla carta mentre i figli pagano il prezzo di un sistema che privilegia l’efficienza organizzativa rispetto ai bisogni affettivi.La bigenitorialità effettiva rimane una sfida cruciale per migliaia di famiglie italiane.

L’affidamento condiviso tradito: cosa chiedono i figli di separati

La legge 54/2006 sull’affidamento condiviso ha introdotto principi chiari: bigenitorialità, parità genitoriale, mantenimento diretto. Eppure, a distanza di quasi vent’anni, i figli di genitori separati continuano a chiedere ciò che la legge già prevederebbe.

Dall’audizione in Senato del 2019 dell’associazione “Figli per i Figli” emergono parole inequivocabili: “Il modello dominante è restato – nella sostanza – quello monogenitorale. E noi siamo ancora a chiedere le stesse cose, scontrandoci con le medesime fazioni, con gli stessi gruppi di potere, che ancora una volta affermano di spendersi per ‘l’interesse del minore’.”

Il cuore del problema: quale modello di affidamento condiviso?

I rappresentanti dell’associazione chiariscono che “la divergenza di valutazione non riguarda dei dettagli, ma il cuore stesso del problema, ovvero la scelta del modello. È chiarissima la loro preferenza per il vecchio sistema.”

Cancellare l’avverbio “pariteticamente” significa volere che la gestione dei figli sia squilibrata. Il sistema attuale, che prevede che i figli stiano sempre – o quasi – presso un genitore mentre l’altro provvede economicamente, “significa non avere minimamente compreso le nostre esigenze e i motivi più profondi del nostro dolore.”

Affidamento condiviso vs efficienza aziendale: la famiglia non è un’impresa

Una critica fondamentale riguarda la visione “aziendale” della famiglia separata: “Il criterio guida deve essere l’efficienza! Ma la famiglia non è un’azienda! Non si può dare la priorità alla stabilità logistica rispetto a quella affettiva.”

I figli denunciano lo “sballottamento” quotidiano: essere cacciati in macchina dopo cena per tornare al “campo base”, dover interrompere compiti, discorsi o anche un cartone animato per rispettare gli orari del “diritto di visita”. Questo non è affidamento condiviso, ma frammentazione della vita dei minori.

affidamento condiviso - famiglia unita

Le audizioni in Senato: 2011-2019, otto anni di richieste inascoltate

Le testimonianze dell’associazione “Figli per i Figli” sono documentate in due audizioni ufficiali al Senato della Repubblica:

Cosa chiedono concretamente i figli per un vero affidamento condiviso

L’associazione individua due punti irrinunciabili per l’effettiva applicazione dell’affidamento condiviso:

  1. Rapporto equilibrato e continuativo reale: cancellare la figura del genitore “collocatario” e ammettere una frequentazione mediamente bilanciata, con doppia domiciliazione che permetta ai figli di avere due case, non una “principale” e una “di visita”.
  2. Compiti di cura per entrambi i genitori: entrambi devono preoccuparsi delle necessità dei figli e provvedere personalmente attraverso il mantenimento diretto, non delegando tutto a un genitore tramite assegni.

Affidamento condiviso: dalle parole ai fatti

La testimonianza dei figli di separati è un atto d’accusa chiaro verso un sistema giudiziario che continua a privilegiare l’efficienza organizzativa rispetto ai bisogni affettivi dei minori. L’affidamento condiviso non può ridursi a una formula burocratica: deve tradursi in tempi paritari, doppia domiciliazione, mantenimento diretto e pari responsabilità genitoriale.

Finché la prassi continuerà a creare “genitori collocatari” e “genitori visitatori”, l’affidamento condiviso rimarrà una promessa non mantenuta ai figli che, dal 2011 a oggi, continuano ad attendere che la legge venga finalmente applicata.

Riforma Diritto di Famiglia 2026: Referendum per Affidamento Paritetico

La riforma del diritto di famiglia è al centro di una importante iniziativa referendaria.Diamo notizia di una iniziativa sicuramente apprezzabile, che riguarda l’affidamento dei figli di genitori separati. Un comitato (Comitato Giustizia ed equità familiare, comitatogiustiziaequitafamiliare.it), fondato e presieduto da una madre separata (Valentina Zaia, Pesaro), ha redatto una pdl di iniziativa popolare  (n. 5400028) che sta sottoponendo a referendum. Il testo è in numerosi passaggi non condiviso da Crescere Insieme. Per darne una idea, all’art. 337 ter cc modificato non convince la soppressione del rapporto con i nonni o subordinare la pariteticità alle richieste dei genitori, visto che è un diritto indisponibile dei figli.

Tuttavia, avere posto il problema di un affidamento paritetico già rende l’iniziativa meritevole di supporto, quanto meno a livello informativo.

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L’iniziativa popolare promossa dal Comitato Giustizia ed Equità Familiare rappresenta un momento cruciale per il diritto di famiglia italiano. La proposta di legge mira a introdurre modifiche sostanziali al codice civile e al codice di procedura civile, con l’obiettivo principale di garantire l’affidamento paritetico dei figli in caso di separazione dei genitori.

Il testo della proposta referendaria affronta diverse problematiche legate alla gestione dei rapporti familiari dopo la separazione. In particolare, l’articolo 337 ter del codice civile modificato propone di superare il concetto tradizionale di affidamento esclusivo o prevalente a uno dei genitori, sostituendolo con un modello di pari responsabilità genitoriale.

Questo approccio innovativo al diritto di famiglia riconosce il diritto indisponibile dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori. La riforma vuole garantire che i bambini possano crescere con la presenza costante di madre e padre, evitando che la separazione dei coniugi si traduca in una perdita del rapporto con uno dei due genitori.

Le modifiche proposte al codice di procedura civile prevedono inoltre meccanismi più efficaci per assicurare il rispetto delle decisioni giudiziarie in materia di affidamento condiviso. Il referendum mira a creare un sistema che tuteli concretamente la bigenitorialità, principio già presente nell’ordinamento ma spesso non applicato nella pratica.

L’iniziativa referendaria 2026 sul diritto di famiglia si inserisce in un dibattito più ampio sulla parità genitoriale e sulla tutela dei minori nelle situazioni di crisi familiare. Molte associazioni di genitori separati sostengono questa riforma, evidenziando come l’attuale sistema favorisca spesso uno sbilanciamento nei rapporti tra figli e genitori.

Il Comitato promotore sottolinea che l’affidamento paritetico non è solo una questione di diritti dei genitori, ma soprattutto di tutela dell’interesse superiore del minore. La presenza equilibrata di entrambe le figure genitoriali è considerata fondamentale per lo sviluppo psicologico ed emotivo dei bambini.

Per partecipare al referendum e sostenere questa riforma del diritto di famiglia, è possibile firmare la proposta attraverso la piattaforma ufficiale. Ogni firma contribuisce a portare questa importante questione all’attenzione del legislatore e dell’opinione pubblica.

I punti chiave della riforma del diritto di famiglia

La proposta di riforma prevede diverse modifiche strutturali che potrebbero rivoluzionare il sistema dell’affidamento dei figli. Tra gli aspetti più rilevanti si evidenziano:

  1. Affidamento paritetico come regola: il diritto di famiglia modificato prevede che l’affidamento condiviso con tempi paritetici diventi la norma, salvo situazioni eccezionali che mettano a rischio l’interesse del minore.
  2. Eliminazione del concetto di genitore collocatario: la riforma mira a superare la distinzione tra genitore presso cui il figlio è “collocato” e genitore “visitatore”, riconoscendo pari dignità a entrambe le figure genitoriali.
  3. Modifiche alle norme sul mantenimento: il codice civile riformato introduce criteri più equi per la determinazione del contributo economico di ciascun genitore al mantenimento dei figli.
  4. Tutela della bigenitorialità: il diritto di famiglia aggiornato rafforza i meccanismi di tutela del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.

Come partecipare al referendum sulla riforma

Per sostenere questa iniziativa referendaria sul diritto di famiglia, i cittadini possono firmare la proposta attraverso il portale ufficiale del Ministero della Giustizia. La raccolta firme rappresenta un passaggio fondamentale per portare la questione al voto popolare e permettere ai cittadini di esprimersi direttamente su questa importante riforma del codice civile.

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400028

PDL 472 affidamento: lettera aperta a Stefania Ascari sulla riforma dell’art. 337-ter

Di iniziativa dei deputati Ascari, Amato, Cherchi, Morfino, Onori, Pavanelli, Quartini, Torto
Anche se questa iniziativa di legge (PDL 472 affidamento) appare datata – risalendo all’ottobre 2022 – e con tutta probabilità non
esaminabile entro la legislatura, appare interessante prenderla in considerazione visto che il tema che
tratta, il rifiuto genitoriale e la violenza intrafamiliare, è da tempo permanentemente all’ordine del giorno
della cronaca e della dottrina e trova spazio e riproposizione anche in sedi parlamentari con i medesimi
argomenti. Poiché madrina e fieramente sostenitrice ne è l’onorevole Stefania Ascari è a lei che si
rivolgono essenzialmente le osservazioni che seguono.
Iniziando, dunque, dal fondo dell’introduzione, laddove si sintetizza il senso dell’iniziativa di legge, non si
può che essere d’accordo con gli scopi dichiarati: “La presente proposta di legge è … volta a rafforzare la piena tutela del diritto dei figli minorenni di mantenere relazioni equilibrate con entrambi i genitori in tutti i casi previsti dall’articolo 337-bis del codice civile, evitando tuttavia l’instaurazione di pregiudizi ulteriori qualora sussista per il figlio una condizione di difficoltà, anche temporanea, nel mantenere rapporti con uno di essi.”


Continuando in questa analisi a ritroso – sicuramente insolita ma resa necessaria, o perlomeno
consigliabile, dal desiderio di essere compresi fino in fondo – sono sicuramente condivisibili anche altre
generiche considerazioni come: “… si intende riconoscere al minore il «diritto ad allontanarsi», cioè il diritto di non proseguire il rapporto con il genitore non ritenuto degno di rivestire tale ruolo, che dovrebbe sempre essere rasserenante e fonte di affetto e dialogo. Si intende riconoscere altresì il diritto di essere accompagnato nella potenzialità di coltivare il ripristino della relazione con quel genitore, senza forzature e senza indebite coercizioni.
Certamente la norma è destinata ad applicarsi ai casi in cui il minore sia in grado di autodeterminarsi e quindi di esprimere valutazioni veritiere; si tratta di situazioni diverse da quelle in cui risulti accertato che le determinazioni del figlio siano inficiate da pressioni psicologiche e morali dei genitori, che potrebbero influenzare quest’ultimo facendo leva sulla giovane età o su altri aspetti caratteriali.”
E anche per questa parte niente da obiettare; anzi, pieno apprezzamento. Nello sviluppo del
ragionamento, sempre restando nell’ambito dell’introduzione, si inizia, tuttavia, ad intuire la necessità di
comprendere bene come concretamente si ha intenzione di agire, pur restando concordi con gli enunciati
teorici: “Persino la formazione del rifiuto in situazioni di accertato condizionamento da parte di uno dei genitori deve trovare rimedi che salvaguardino l’equilibrio affettivo e la serenità del bambino, senza che le eventuali mancanze o inadempienze di un genitore possano ridondare in occasioni di trattamenti penalizzanti per il bambino o in esiti di segregazione, temporanea o permanente, fuori dalla famiglia.
Timori che sembrano fugati da quanto oltre si legge, ovvero: “Al contempo, è necessario prevedere un chiaro disincentivo ad attività di un genitore che inducano nel figlio discredito verso l’altro genitore ovvero un ingiusto timore di coltivare la relazione con esso”. Cui segue, tuttavia, un contrappeso che nella parte finale appare abbastanza oscuro, e di conseguenza preoccupante:”… tali disincentivi devono però presupporre un serio accertamento e una concreta prova delle condotte condizionanti e devono sortire conseguenze afflittive esclusivamente nei confronti dell’autore di esse e non anche nei riguardi del figlio minore”.

Previsione decisamente oscura, per la difficoltà di immaginare come possano conciliarsi le due condizioni –
intervenire efficacemente sul genitore senza che nulla cambi per il figlio. Talmente oscura da costringere il
lettore ad andare immediatamente a vedere come si intende agire. E la risposta lascia francamente
sconcertati: prima si ammonisce il genitore invitandolo a mettere fine alle manipolazioni. Poi, se continua,
si ricorre all’astreinte (art. 614 bis c.p., relativo agli obblighi di fare e di non fare). E qui ci si ferma.
Soluzione che potrebbe anche essere accettabile se nel frattempo il figlio non rimanesse senza tutela. In
altre parole, il figlio per tutto il tempo, in nome della preannunciata “continuità”, resta soggetto a quelli che possono correttamente essere definiti maltrattamenti – anche gravi – di tipo psicologico. Ovvero, fino a che il genitore abusante non si stanca di gettare denaro (potrebbe anche averne moltissimo e agire per
ripicca) il figlio gli resta accanto esattamente come se nessuno si fosse accorto di nulla.
A questo punto, abbastanza scioccati, si torna a leggere la motivazione di fondo della pdl, esposta
all’inizio, come una sorta di premessa: ““si constata che l’attuale quadro normativo tende a garantire in ogni caso la presunta necessità del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, senza contemplare apparentemente le situazioni in cui il diritto del genitore al mantenimento della relazione parentale con il figlio minore deve essere bilanciato con il diritto del bambino di esprimere le proprie remore, i propri timori e le proprie specifiche esigenze rispetto alla relazione con uno dei genitori.”


Dove sono ospitate una serie di espressioni e affermazioni che vengono date per scontate, quando invece
rappresentano giudizi personali più che discutibili, in quanto estranei sia alla ratio legis dell’affidamento
condiviso che al testo in vigore. Esistono certamente gravi distorsioni applicative delle norme – anche se
sotto altri profili – ma nell’ambito in oggetto la legge non ha responsabilità. Da nessuna parte sta scritto
che il rapporto debba essere “in ogni caso” equilibrato e continuativo. Che non sia così emerge
incontestabilmente dall’art. 337 quater c.c. Inoltre, la legge 54/2006 raffina quanto previsto all’art. 30
Cost. trasformando il diritto-dovere dei genitori in diritto in capo ai figli. Diritto che, in quanto facoltà, a
rigore può essere esercitato o meno. Inappropriato è, inoltre, esprimersi in termini di “bilanciamento” tra
due diritti. Visto che sono in capo alle stesso soggetto – il bambino – è chiaro che potrà anche fruirne
contemporaneamente. Curiosamente, l’ortodossia del testo di legge sul punto è ammessa nella stessa
introduzione: ” È il minore, secondo le norme, il titolare del diritto ad avere e a mantenere una relazione con i propri genitori. Il diritto alla conservazione del rapporto con entrambi i genitori risponde al principio del superiore interesse del minore. Anzi, sarà proprio questo il caso ordinario. Giova rammentare a tale proposito l’ineccepibile testimonianza del presidente di un tribunale toscano che confessò di avere smesso di sentire i figli, tanto gli dicevano sempre la stessa cosa, ossia che desideravano stare con tutti e due i genitori,senza differenze.
Affrontando, comunque, il problema posto, che attiene alla frazione di situazioni in cui il bambino rifiuta il
contatto con uno dei genitori, si va a scoprire la criticità più seria. Quale genitore? Uno qualsiasi dei due?
Purtroppo no, secondo la pdl.
Già la citazione dalla letteratura si presenta non pertinente: “Diversi studi di psicologia dell’infanzia
ravvisano il desiderio del figlio minore di non intrattenere, per varie ragioni fattuali, alcun rapporto continuativo con il genitore non affidatario.” Sorvoliamo pure sulla “antichità” del termine, anche se sicuramente non ci si voleva riferire ai casi da art. 337 quater c.c, perché per quelli è già prevista la sanzione a tutela dei figli.

Resta però il fatto che in questo modo si taglia fuori una casistica tutt’altro che marginale. Il genitore
rifiutato può essere anche quello prevalente. Non solo. Visto che notoriamente l‘iniziativa di legge nasce
per sollecitazione di associazioni di madri, cosa rispondere all’attuale 20% di genitrici rifiutate (i dati
disponibili attestano che il tasso è crescente) ? A mero titolo di esempio, giusto affinché non si pensi a
situazioni eccezionali fuori statistica, si pensi al vissuto – ben documentato in cronaca – di madri siciliane,
collocatarie, che avevano detto basta all’infelice rapporto con il marito, accusate da questi di essere delle
“xxxxxxx” e di riflesso rifiutate dai figli.
Tornando, dunque, alla polemica di base, ufficialmente ci si scaglia contro la legge 54/2006 (“deve
essere abrogata!”; nella fattispecie “modificata”), ma a ben guardare si contesta la giurisprudenza, come
correttamente attesta il passaggio: “si presume, al di là e al di fuori di ogni accertamento fattuale, che tale
difficoltà sia indotta dal genitore stabilmente convivente con il figlio.”. Dove evidentemente il difetto è
applicativo, non normativo.
Un passaggio importante, perché apre ad un’altra disfunzione della pdl. Come responsabile, di quale
genitore si sta parlando? Sopra si cita una differenza meramente quantitativa, il che pragmaticamente è
plausibile, anche se una situazione del genere non dovrebbe essere sistematica. Purtroppo l’articolato –
ossia ciò che conta – si esprime diversamente: «Il figlio minore che manifesti in modo espresso la volontà
contraria a incontrare il genitore non convivente o a permanere presso questo non può esservi obbligato”. “La manifestazione di volontà di cui al terzo comma non si presume indotta dal genitore con cui il figlio minorenne convive”. E via dicendo. E siamo in affidamento condiviso. Ovvero, quando il figlio è a casa di uno dei due genitori (quell’altro…) non ci sta “convivendo”: è di passaggio, “in visita”.
E’ evidente che un simile uso del linguaggio (adottato in tutto l’articolato e tutt’altro che casuale)
stravolge il senso della riforma del 2006. Esiste certamente nella pdl qualche rilievo condivisibile (come
vedremo), che potrebbe condurre a positivi raffinamenti della legge in vigore: ma non a costo di
comprometterne l’impianto. Il gioco non varrebbe la candela.


Infine, la proposta affronta l’antico e arduo problema dell’autodeterminazione di soggetti minorenni. In
effetti è innegabile che il problema esiste ed è particolarmente avvertito da chi, come chi scrive, si sforza
di allargarne al massimo i diritti. D’altra parte alla scelta fatta drasticamente a favore di un illimitato
potere decisionale dei figli può essere rimproverato di non avere preso in considerazione alcuna delle
obiezioni che possono ragionevolmente esserle mosse. Anzitutto, ancora una volta l’ordinanza citata (“, la
Corte di cassazione ha proprio rimarcato «il carattere non obbligato ed incoercibile del dovere di frequentazione del genitore» e «il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata» (sezione I civile, ordinanza n. 6741 del 6 marzo 2020).“ limita incomprensibilmente la facoltà di rifiuto solo nei confronti del genitore meno presente (come emerge dal contesto completo).
Dopo di che, sanata la limitazione chiaramente anticostituzionale, si presenta un altro problema, ovvero
che in questo modo la decisione del giudice perde totalmente di valore proprio nelle situazioni predilette
dalla pdl 472, che considera solo situazioni a genitore prevalente (quello detto “convivente”). Questo
perché ammettere un diritto di rifiuto totale anche in assenza di colpevolezza del genitore rifiutato
comporta a fortiori il diritto di modulare ad libitum intensità e modalità del rapporto affettivo. Ovvero, ne
deriva che il figlio ha tutto il diritto di modificare o addirittura ribaltare in qualsiasi momento anche i
dosaggi della frequentazione. Dalla quale a sua volta dipendono i contributi economici … Come dire che i
figli decideranno su tutto.

Ciò premesso, al dilemma si deve comunque dare risposta. Riproponiamolo, nei termini della pdl: “… quid
iuris se la volontà del minore è diversa? I rapporti affettivi, per loro natura incoercibili, non possono essere
imposti, ha affermato la Corte di cassazione (sezione I civile, ordinanza n. 11170 del 23 aprile 2019).
Pertanto, il cosiddetto diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto della frequentazione di uno dei due genitori da parte del minore.
Chi scrive individua la replica secondo due aspetti. Anzitutto preventivo. Impostare l’affidamento
condiviso strutturandolo in modo discriminatorio, con un genitore prevalente e un altro in visita, induce
direttamente e immediatamente e nei figli l’idea della gerarchia, della diversa valenza, ovvero in ultima
analisi del possibile rigetto. E non è teoria, è il modello che viene fatto vivere nel quotidianità. Quindi,
secondo legge, frequentazione bilanciata e compiti di cura assegnati a entrambi i genitori. Cosa che
assolutamente non si fa. Dopo di che ci si accorge che, comunque, l’affermazione della Suprema Corte è
giusta, ma la domanda è mal posta. Verissimo che al cuore non si comanda, ma non di ciò si sta trattando.
Anche a parti invertite, non si prescrive ai genitori di amare i figli. Si rilegga, oltre all’art. 30 Cost., il 337 ter
comma I c.c.: non si va oltre l’assistenza morale. E allora si passi all’art. 315 bis comma IV c.c.. Esistono
anche doveri dei figli, come in ogni collettività, e il primo è il rispetto verso i genitori. Per cui, se uno di essi intende assolvere correttamente le proprie funzioni di educare e istruire i figli non è ammissibile che gli venga concretamente impedito mediante il rifiuto ad interagire con esso, rendendolo pure inadempiente. E viceversa. Naturalmente vale anche per i genitori verso i figli: non mi interessa con che spirito e voglia te ne prendi cura: lo fai e basta. Ovviamente il tutto è molto triste, ma, in assenza di sentimenti, sempre meglio il rispetto dei ruoli che l’anarchia.
Il che evidenzia anche un profilo di incostituzionalità. Essendo riconosciuta e codificata l’unicità dello
stato di figlio, il diritto al rifiuto riconosciuto ai figli di separati dovrebbe essere in capo ai figli anche
all’interno di famiglie unite, con il bizzarro risultato di una potenziale permanente contestazione di
qualsiasi scelta da parte dei genitori. Con buona pace del concetto di famiglia come cellula sociale
elementare…
Ma forse delle difficoltà della tesi dei pieni poteri ai figli si deve essere accorto anche l‘estensore della pdl
vista la previsione che: “Quando non esistano mezzi idonei a tutelare la sicurezza degli interessati, il giudice può vietare lo svolgimento degli incontri ancorché la frequentazione non sia rifiutata dal minore”.
Ciò non toglie che, in una lettura assolutamente laica della pdl si debba riconoscere che esistono
suggerimenti che meritano riflessione e probabilmente accoglienza. Ad es., sembra una buona idea dare la parola ai figli prima di applicare i gravi provvedimenti di cui all’art. 337-quater  c.c., ad es., aggiungendo un quarto comma che reciti “In ogni caso sentito per qualsiasi provvedimento il figlio minorenne dotato di sufficiente discernimento”.
Se ne conclude l’opportunità di un dialogo e di un confronto per il quale mi dichiaro immediatamente
disponibile.

Marino Maglietta

L’affidamento paritetico, nella versione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esame dell’avvocatura

L’affidamento paritetico rappresenta un modello di gestione della legge 54/2006 sui diritti dei minori nelle separazioni. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sviluppato un approccio particolarmente interessante, conforme alla legge dell’affidamento paritetico, che sta attirando l’attenzione degli operatori del diritto di famiglia.

È certamente significativo che un modello di gestione della legge 54/2006 e dei suoi principali aspetti, strettamente aderente allo spirito e alla lettera della normativa, sia preso in considerazione dagli addetti ai lavori, quanto meno a livello di confronto. L’affidamento paritetico promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si distingue per la sua attenzione ai principi della bigenitorialità e della parità genitoriale.

Certamente Ondrif – e in particolare la sua sezione genovese e il suo responsabile avv. Cesare Fossati – si distingue in positivo per la sensibilità al tema dell’affidamento paritetico. Più in generale, il dibattito sull’affidamento paritetico dimostra che i tempi sono ormai maturi per entrare in una fase più strettamente operativa nel campo dell’affidamento condiviso, che d’altra parte è già annunciata. Ne verrà data notizia.

A seguito del confronto durante l’incontro sull’affidamento paritetico, Marino Maglietta si è impegnato a fornire una breve sintesi (link) a chiarimento di alcuni punti di particolare interesse relativi all’applicazione pratica del modello di affidamento paritetico. Questo documento illustrerà come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere implementa concretamente i principi dell’affidamento paritetico, fornendo indicazioni utili per gli operatori del diritto che si occupano di separazioni e affidamento dei minori.

Affidamento condiviso e violenza domestica: convegno al Senato su Convenzione di Istanbul e rifiuto genitoriale

Affidamento condiviso e violenza domestica: il convegno al Senato del 4 dicembre 2025 riapre il dibattito sul DDL 832 e sulla Convenzione di Istanbul. L’evento, promosso dalla vice presidente Mariolina Castellone, solleva interrogativi sulla mancata applicazione della Convenzione di Istanbul e sul rifiuto genitoriale, criticando il disegno di legge Balboni (noto come DDL Salomone o Pillon 2) che modifica la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Secondo gli organizzatori, il DDL 832 rappresenterebbe un rischio per le vittime di violenza domestica, privilegiando gli aggressori e ignorando la tutela dei minori. Parteciperanno figure istituzionali e professionisti del settore, mentre l’analisi tecnica pubblicata su Altalex evidenzia come molte delle critiche mosse al DDL siano basate su fraintendimenti o distorsioni del testo normativo.

L’analisi giuridica del professor Marino Maglietta su Altalex

L’analisi pubblicata su Altalex dal professor Marino Maglietta, docente universitario, smonta sistematicamente le critiche mosse al DDL 832 sull’affidamento condiviso. Lo studio distingue due categorie di obiezioni: quelle che contestano aspetti già presenti nella legge 54/2006 in vigore e quelle che attribuiscono al disegno di legge contenuti inesistenti.

Le critiche infondate agli aspetti già in vigore

Secondo Maglietta, molte delle contestazioni riguardano norme già contenute nella legge 54/2006. Ad esempio, la doppia domiciliazione dei figli presso entrambi i genitori è una conseguenza logica dell’affidamento condiviso già esistente, non un’innovazione del DDL 832. Il termine “rapporto equilibrato” presente nell’articolo 337-ter del codice civile implica già una pariteicità, essendo “equi-librato” riferito a una bilancia con i piatti alla stessa altezza. Anche la forma diretta del mantenimento, contestata da alcuni come novità che affamerebbe le madri, è già prevista dall’articolo 337-ter comma IV come modalità prioritaria, con l’assegno considerato residuale dalla stessa Suprema Corte (sentenze 23411/2009 e 26697/2023). Il DDL 832 si limita a esplicitare che il contributo deve essere proporzionale alle risorse economiche di ciascun genitore, come già previsto dalla normativa vigente.

I contenuti inesistenti attribuiti al DDL 832

Maglietta evidenzia come la seconda categoria di critiche attribuisca al DDL 832 contenuti che non esistono nel testo. L’accusa più grave riguarda la presunta tolleranza verso la violenza: in realtà, il testo non menziona esplicitamente la violenza domestica perché l’articolo 337-quater del codice civile già prevede l’esclusione dall’affidamento per qualsiasi comportamento pregiudizievole verso i figli, inclusa ogni forma di violenza. Inoltre, il DDL non sopprime l’interesse del minore, ma lo rafforza collegandolo esplicitamente alla bigenitorialità, come già previsto dalla legge 54/2006. Falsa anche l’accusa di essere una riproposizione del controverso DDL Pillon del 2018: cronologicamente il DDL 832 discende dalle proposte precedenti (pdl 2231 del 2007, ddl 957 del 2009, pdl 1403 e 1495 del 2013), tutte con contenuti analoghi ma mai contestate con la medesima veemenza.

Le vere innovazioni del DDL 832

L’analisi di Maglietta sottolinea anche le reali innovazioni positive del DDL 832, spesso ignorate dal dibattito pubblico. Il disegno di legge introduce misure a favore delle madri, prevedendo l’obbligo paterno di provvedere ai bisogni della futura madre in gravidanza e nel post-parto. Rafforza il principio della pari dignità dei genitori per ridurre la conflittualità, causa principale di sofferenza per i figli. Introduce la pre-mediazione familiare obbligatoria solo come fase informativa, con accesso anche individuale per chi non si sente sicuro. Garantisce maggiori diritti ai figli, incluso il diritto all’ascolto anche nei procedimenti consensuali. La finalità ultima è ridurre il conflitto tra i genitori, condizione essenziale per il benessere dei minori, attraverso regole paritarie che disincentivino il contenzioso giudiziario.

Ospitate – e probabilmente condivise – le bizzarre tesi di un nota squadra impegnata a propagandare versioni di norme sull’affidamento dei figli – proposte o già in vigore – che nulla hanno a che vedere né con la oggettiva sequenza cronologica dei fatti, né con il diritto, né, perfino, con la narrazione biblica. Chi volesse verificarne la totale infondatezza può leggere l’analisi pubblicata su Altalex, 

https://www.altalex.com/documents/news/2025/06/30/affidamento-condiviso-ddl-832-cio-che-non-siamo-cio-che-non-vogliamo

Su iniziativa della vice presidente del Senato, Mariolina Castellone, giovedì 4 dicembre alle ore 18 si terrá nella suggestiva sala dedicata ai Caduti di Nassiriya presso Palazzo Madama a Roma il convegno dal titolo: “La mancata applicazione della Convenzione di Istanbul e la deriva PAS-ista. Ddl Salomone, Vademecum e Rifiuto “Genitoriale”: ecco cancellata la Violenza Domestica”. “Le donne che denunciano la violenza domestica si trovano spesso a dover affrontare lunghi calvari giudiziari con un tacito ricatto: mantenere i contatti con l’ex partner violento o allontanamento coatto dei figli. Le testimonianze che riceviamo, tutte documentate, dimostrano che la l.54/2006 sull’affido condiviso sembra venga “utilizzata” per tutelare gli interessi degli aggressori. Non può e non deve passare il disegno di legge n. 832, “disposizioni in materia di affidamento condiviso” -soprannominato DDL Salomone o DDL Pillon2- a prima firma di Alberto Balboni (FdI) perché introduce disposizioni tutt’altro che rassicuranti per le vittime di violenza domestica. Perchè nei tribunali invocano sempre la sindrome di alienazione parentale/ rifiuto genitoriale e mai la Convenzione di Istanbul? Cosí Imma Cusmai, organizzatrice dell’evento e presidente del Movimento Femminicidio in Vita. Continua Orietta Vanin, senatrice nella XIVIII Legislatura: “La formazione degli operatori dei servizi sociali in merito alla Convenzione di Istanbul, al codice rosso, alle indicazioni del GREVIO, il gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa, sono chiare! La responsabilità degli enti locali è sostanziale ed è fondamentale che le Amministrazioni locali assumano un preciso impegno in questo senso. I servizi sociali dei comuni sono in primis responsabili del primo atto con le loro relazioni, inviate poi ai Giudici e CTU dí provvedimenti sempre più spesso devastanti per i bambini e le bambine, che con il prelievo coatto, vengono collocati in strutture o addirittura dal genitore maltrattante”.
Prenderanno parte all’iniziativa: la deputata Stefania Ascari, membro della Commissione Giustizia e Antimafia, prima firmataria del Codice Rosso, l’avvocata cassazionista Angela Dimiccoli, la psicologa Pieranna Pischedda, la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Tranchida, la psicologa Anna Angelini, la psicologa Chiara Ilardi e l’assistente sociale Elena Lodi. Ospiti e giornalisti devono accreditarsi scrivendo a: mariadomenica.castellone@senato.it In caso di esaurimento posti in presenza, la conferenza potrà essere seguita in streaming sui canali ufficiali.

Il dibattito sull’affidamento condiviso tra diritto e ideologia

L’iniziativa organizzata al Senato solleva interrogativi fondamentali sul rapporto tra la tutela delle vittime di violenza domestica e l’applicazione della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso. Tuttavia, alcune delle premesse su cui si fonda l’evento meritano un’attenta riflessione critica, soprattutto per quanto riguarda la corretta interpretazione del quadro normativo vigente.

La legge 54/2006 stabilisce che l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale nell’interesse superiore del minore, garantendo il diritto alla bigenitorialità. Questo principio non è in contrasto con la tutela delle vittime di violenza, anzi: la stessa legge prevede espressamente che in presenza di violenza domestica il giudice deve adottare provvedimenti appropriati a tutela del minore e del genitore vittima.

Convenzione di Istanbul e tutela dei minori

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne rappresenta uno strumento fondamentale di protezione. Tuttavia, è importante ricordare che la Convenzione stessa, all’articolo 31, richiede che le autorità competenti tengano conto degli “episodi di violenza” quando determinano i diritti di custodia e di visita dei figli.

Questo non significa automaticamente escludere l’affidamento condiviso in ogni caso, ma richiede una valutazione attenta e ponderata delle circostanze specifiche. Il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori resta un principio costituzionale fondamentale, che può essere limitato solo in presenza di comprovati e gravi motivi.

Rifiuto genitoriale: un fenomeno complesso

Il tema del rifiuto genitoriale è particolarmente delicato e richiede un approccio scientifico rigoroso, lontano da semplificazioni ideologiche. La ricerca internazionale ha ampiamente documentato come i bambini possano essere danneggiati quando vengono coinvolti nei conflitti tra i genitori o quando viene ostacolata la relazione con uno di essi, anche se non vi è stata violenza fisica.

È fondamentale distinguere tra i casi di effettiva violenza domestica, che richiedono protezione immediata, e le situazioni di conflitto genitoriale dove il rifiuto del minore verso un genitore può essere indotto da dinamiche relazionali disfunzionali. Gli strumenti diagnostici e valutativi devono essere applicati con competenza e rigore scientifico, evitando sia di minimizzare la violenza reale sia di patologizzare ogni conflitto familiare.

Il DDL 832: una lettura oltre la propaganda

Riguardo al DDL 832, è importante basare il giudizio sul testo effettivo della proposta di legge, piuttosto che su ricostruzioni distorte. Il disegno di legge non introduce alcun automatismo né elimina le tutele per le vittime di violenza. Al contrario, cerca di garantire maggiore certezza nell’applicazione dell’affidamento condiviso, specificando che i tempi paritari non sono un’eccezione ma la modalità ordinaria di attuazione della bigenitorialità.

Le modifiche proposte non impediscono affatto al giudice di derogare all’affidamento paritario quando sussistano gravi e comprovate ragioni, inclusa naturalmente la violenza domestica. Presentare questo disegno di legge come uno strumento che favorirebbe gli “aggressori” significa fraintendere – o volutamente distorcere – il suo contenuto.

Verso un dibattito più equilibrato

Il tema della violenzadomestica è troppo serio per essere affrontato attraverso narrazioni semplificate o strumentali. Le donne che subiscono violenza hanno diritto a tutte le tutele previste dall’ordinamento, così come i bambini hanno diritto a crescere al sicuro e a mantenere relazioni significative con entrambi i genitori quando ciò è possibile senza rischi.

Un dibattito pubblico maturo su questi temi dovrebbe fondarsi sull’analisi rigorosa dei dati, sull’ascolto delle diverse esperienze e competenze professionali, sulla corretta interpretazione delle norme vigenti. Presentare l’affidamento condiviso come un problema anziché come un diritto dei minori, dipingere ogni riforma come un attacco alle donne vittime di violenza, utilizzare espressioni come “deriva PAS-ista” per screditare professionisti che applicano metodologie scientificamente validate: tutto ciò non aiuta né le vittime di violenza né i bambini coinvolti nelle separazioni.

Sarebbe auspicabile che anche eventi come quello organizzato al Senato includessero voci diverse, rappresentanti dell’altra parte del dibattito, esperti che possano illustrare come l’affidamento condiviso – quando correttamente applicato – rappresenti la migliore garanzia per il benessere dei minori e per la parità genitoriale, senza per questo negare o minimizzare il gravissimo problema della violenza domestica che va combattuto con determinazione ma con gli strumenti appropriati e nel rispetto della verità dei fatti e del diritto.

Il Registro della bigenitorialità approvato a Torino Il lentissimo cammino verso dovuti riconoscimenti

Registro bigenitorialità: Torino rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei figli di genitori separati. Questa iniziativa comunale, nata nel 2017 e finalmente approvata nel 2025, permette la doppia domiciliazione dei minori presso entrambi i genitori, garantendo una concreta applicazione dell’affidamento condiviso previsto dalla legge 54/2006.Grazie al registro bigenitorialità, i figli di genitori separati hanno finalmente un riconoscimento formale del loro diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.Il registro bigenitorialità rappresenta uno strumento fondamentale per garantire i diritti dei minori. L’istituzione di questo registro si inserisce in un contesto giuridico in evoluzione, come dimostrato dalla recente sentenza della Cassazione 1486/2025, che ribadisce il principio della bigenitorialità come interesse superiore del minore. Un cambiamento culturale e normativo che coinvolge le famiglie, i tribunali e le amministrazioni locali nella tutela del rapporto equilibrato e continuativo tra figli e genitori.Con il registro bigenitorialità, Torino si pone all’avanguardia nella tutela dei diritti dei minori e delle famiglie.

Il registro bigenitorialità a Torino: cosa devi sapere

Esce a Torino, finalmente, il registro bigenitorialità, detto anche doppia domiciliazione dei figli di genitori separati, sia presso il padre che presso la madre. L’evento viene salutato con viva soddisfazione da tutti quelli che hanno sostenuto una concreta ed effettiva applicazione della legge 54 sull’affidamento condiviso, finora sistematicamente svuotato in sede di giudizio.
In effetti il lettore attento si renderà conto con facilità anzitutto che al Consiglio viene negata l’elaborazione del relativo Regolamento, rimessa alla Giunta, e che comunque l’evento sopraggiunge con geologico ritardo. Il registro, infatti, iniziò il suo percorso a Torino nel 2017, come è ben noto all’associazione Crescere Insieme alla quale si deve la redazione della mozione che fu allora proposta da consiglieri del Partito Democratico, oggi al governo del comune. A quel tempo, ben otto anni fa, l’amministrazione era nelle mani del Movimento Cinque Stelle. Non può non stupire, quindi, che parallelamente i medesimi diritti, affermati nel ddl 832 in discussione presso la commissione giustizia del Senato, siano invece accanitamente avversati dai medesimi gruppi. C’è una logica in tutto questo? Certamente no. Sono i giochi della politica.
Resta il fatto, guardando all’aspetto tecnico, che si osserva un lento ma costante avvicinamento ai reali contenuti della riforma del 2006. Si guardi, ad esempio quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 1486/2025):
“Nell’adottare la decisione in questa sede impugnata, la Corte d’appello ha operato un giudizio in astratto, incentrato sulla sola età della minore, che comunque aveva già compiuto tre anni, senza prestare attenzione alle modalità di relazione in atto della bambina con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia e delle valutare in concreto le condizioni di vita familiare la migliore soluzione da adottare, alla luce del criterio posto dall’art. 337-ter c.c. in relazione alle capacità e attitudini di entrambi i genitori nella cura e nell’educazione della minore”. Dove salta agli occhi che non solo si contesta che ci si debba fondare semplicemente sull’età del bambino coinvolto, anziché guardare all’insieme delle caratteristiche dei genitori e ambientali, ma il giro di parole utilizzato evidenzia che il compimento del terzo anno e già indicativo del superamento di un’età tale da doversene tenere conto.
Non solo. La medesima ordinanza procede affermando che:
«Nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.». Dove si fa notare il passaggio qui evidenziato in neretto – che per la prima volta attesta qualcosa che spesso viene contestato in dottrina, e soprattutto in giurisprudenza – ovvero che l’interesse superiore del figlio minorenne si realizza anzitutto attraverso il riconoscimento del suo diritto pieno ed effettivo alla bigenitorialità. Si tratta di un’affermazione che a molti apparirà scontata, ma che in realtà per la prima volta viene espressa a chiare lettere all’interno di un provvedimento giurisprudenziale. E di giurisprudenza di legittimità.
In questo senso, la decisione del consiglio comunale di Tosul registro bigenitorialitàrino rappresenta un piccolo contributo, una tessera del mosaico che si va lentamente componendo. Non c’è che augurarsi che venga effettuato un passo decisivo, con l’approvazione del disegno di legge 832 sopra accennato, che potrebbe dare la spinta decisiva verso una concreta e completa applicazione dei principi scelti dal legislatore del 2006.

Iniziativa Ondif “Affidamento paritetico vs prevalente”

Apprendiamo di un’interessante iniziativa della sede genovese di Ondif, che dà notizia di ancora più interessanti Linee Guida adottate dalla sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, strettamente aderenti al dettato legislativo. A fronte della totale disomogeneità di applicazione della legge sull’affidamento condiviso, dimostrata da una recente indagine (M. Maglietta, “Affidamento condiviso – I tribunali dichiarano i propri orientamenti”. Pacini Giuridica, 2023), appare opportuno che la magistratura di famiglia di qualsasi sede sul territorio nazinale prenda in considerazione l’adozione dei medesimi punti fermi; pena la perdita per i cittadini della certezza dei diritti, con penalizzazione soprattutto per le fasce più deboli. 

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17522483/debate-affidamento-paritetico-vs-prevalente-mantenimento-dir.html

XVIII Edizione del Seminario Nazionale di Studi sul Rifiuto Genitoriale – 14 novembre 2025, Catanzaro

Siamo lieti di annunciare la XVIII edizione del Seminario Nazionale di Studi sul Rifiuto Genitoriale, un appuntamento imperdibile per professionisti del settore che si terrà il 14 novembre 2025 presso la Cittadella regionale di Catanzaro.

Questa importante giornata di formazione e confronto, dal titolo “Rifiuto genitoriale: un approccio integrato multiprofessionale – vademecum operativo per lavorare in rete”, rappresenta un’occasione unica di approfondimento su una tematica di grande attualità e delicatezza.

Il Seminario si svolgerà sotto il patrocinio dell’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in collaborazione con Kyosei Bene Comune, La Casa di Nilla e Con i Bambini.

Programma della giornata

Ore 9:00 – Registrazione partecipanti

Ore 9:30 – Introduzione e saluti istituzionali
Interviene Marco Rossi Doria, Presidente Con i Bambini

Sessione mattutina (10:30 – 13:30)
Chair: Prof.ssa Sabina Licursi, Professoressa associata di Sociologia generale dell’Università della Calabria

  • Inquadramento normativo del rifiuto genitoriale alla luce della riforma Cartabia – Gabriella Lupoli, Giudice della famiglia Sez. civ. Tribunale Vibo Valentia
  • Provvedimenti in caso di ostacoli al corretto svolgimento dell’affidamento: considerazioni sull’art. 473 bis 39 cpc – Giuseppe Gennari, Giudice Sezione IX Tribunale di Milano
  • L’ascolto del minore: considerazioni sull’art. 473 bis 6 cpc – Giovanni Camerini, Neuropsichiatra infantile, Bologna
  • Art. 473 bis cpc: il doppio binario tra processo civile e penale – Adda Odino, Avvocato cassazionista del Foro di Milano
  • L’affidamento condiviso a una svolta, ma la monogenitorialità non si arrende – Marino Maglietta, Presidente dell’Associazione Crescere Insieme, Firenze

Sessione pomeridiana (14:30 – 17:30)
Chair: Dr. Giorgio Marcello, Ricercatore di Sociologia generale dell’Università della Calabria

  • Alienazione genitoriale e sue possibili risoluzioni – Giovanni Lopez, Psicoterapeuta, responsabile progetto La Casa di Nilla
  • Interventi di Family reunification in spazio neutro: sperimentazione di un modello – Anna Gatto, Educatrice professionale, responsabile Area educativa Kyosei; Luisa Mellace, Psicologa, psicoterapeuta progetto La Casa di Nilla
  • Interventi socio-educativi-giuridici nei casi di rifiuto genitoriale – Tommaso Raschellà, Avvocato penalista del Foro di Milano; Tatiana Amato, Educatrice professionale e Assistente sociale, Milano
  • L’ascolto del figlio rifiutante – Cristina Lazzarini, Avvocato e curatore speciale del Foro di Savona; Elena Faini, Direttore Istituto Approccio Centrato sulla Persona di Milano

Accreditamenti

L’evento è accreditato presso:

  • Scuola Superiore della Magistratura (codice D25634)
  • Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria – 6 crediti (di cui 2 deontologici)
  • Ordine degli Avvocati di Catanzaro – 3 crediti

Iscrizioni

Per il programma completo e per effettuare l’iscrizione, visitare il sito www.kyosei.it

Non perdete questa importante opportunità di formazione e aggiornamento su un tema cruciale per il benessere dei minori e delle famiglie.

M. Maglietta, in AA.VV “La sottrazione di minore – I bambini derubati”, (a cura di M. Maglietta), Pisa, Pacini, 2025

Sottrazione di minore: analisi giuridica e psicologica del dramma dei ‘bambini derubati’. Il libro curato da Marino Maglietta affronta la sottrazione di minore nelle separazioni conflittuali, un fenomeno drammatico che colpisce migliaia di famiglie. La sottrazione di minore rappresenta una grave violazione dei diritti del bambino e dell’altro genitore.

Sottrazione di minore e riforma dell’affidamento condiviso: l’analisi critica

La sottrazione di minore è strettamente collegata alla riforma dell’affidamento condiviso introdotta dalla legge 54/2006. Quando l’affidamento condiviso non viene attuato correttamente, si possono verificare episodi di sottrazione di minore da parte di un genitore. La sottrazione di minore configura una violazione dei diritti sia del minore che dell’altro genitore.

Il volume sulla sottrazione di minore analizza i casi di sottrazione di minore in cui i figli vengono portati abusivamente in luoghi remoti, privandoli del rapporto con l’altro genitore. La sottrazione di minore assume diverse forme: dal trasferimento non autorizzato all’estero fino all’alienazione parentale. La sottrazione di minore è un problema che il Parlamento deve affrontare con urgenza.

Sottrazione di minore: le proposte degli esperti per contrastare il fenomeno

Gli esperti di sottrazione di minore hanno analizzato le strategie per prevenire e contrastare la sottrazione di minore nell’ambito delle separazioni conflittuali. La sottrazione di minore richiede interventi legislativi, giudiziari e psicologici coordinati. Il libro sulla sottrazione di minore raccoglie contributi multidisciplinari sulla sottrazione di minore.

Accanto al dramma dei figli portati abusivamente in luoghi remoti, “i bambini rubati”, ben più comune, e pertanto grave, è la continua, sistematica sottrazione ai medesimi dei loro diritti da parte del sistema legale – in termini di duplice e paritetica assunzione di compiti educativi e di cura da parte dei genitori – faticosamente conquistati con la riforma dell’affidamento condiviso, della quale si mostra la sostanziale inosservanza: “i bambini derubati”. Il Parlamento se ne sta occupando: è un atto dovuto. Il testo si giova di contributi di autori da anni in prima linea non solo nel constatare i danni, ma nel proporre soluzioni. Proprio quelle all’esame della politica.

Il volume raccoglie contributi di esperti che analizzano gli aspetti giuridici, psicologici e sociali della sottrazione di minore nell’ambito delle separazioni conflittuali. Particolare attenzione viene dedicata alla riforma dell’affidamento condiviso della legge 54/2006 e alle sue applicazioni pratiche nei Tribunali italiani. L’opera fornisce strumenti operativi per avvocati, magistrati, psicologi e assistenti sociali che si occupano di diritto di famiglia e tutela dei minori.

M. Maglietta, “Affidamento condiviso” – I Tribunali dichiarano i propri orientamenti. Gli esiti di una indagine in ambito nazionale, Pisa, Pacini, 2023

Affidamento condiviso in Italia: un’indagine nazionale rivela orientamenti giurisprudenziali disomogenei. Questo importante studio accademico di Marino Maglietta analizza le pratiche di oltre 30 tribunali italiani nell’applicazione dell’affidamento condiviso. I risultati evidenziano una preoccupante variabilità negli orientamenti sull’affidamento condiviso tra diversi tribunali e persino tra giudici dello stesso tribunale. Un’opera fondamentale per comprendere come l’affidamento condiviso viene effettivamente applicato nella prassi giudiziaria italiana e la necessità di un intervento legislativo per garantire maggiore certezza del diritto.

L’opera illustra e commenta i risultati di un’indagine accademica che ha coinvolto una trentina di tribunali sparsi per l’intero territorio nazionale. Ciò a partire da un questionario compilato dalla stessa magistratura di famiglia, che si è spontaneamente confessata, facendo emergere una preoccupante variabilità di orientamenti e quantità d incoerenze sia tra le corti che tra giudice e giudice dello stesso tribunale. Da qui la necessità di un intervento legislativo per garantire maggiore certezza del diritto